Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17459 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17459 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

Data Udienza: 28/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA GIUSEPPE N. IL 13/08/1970
avverso la sentenza n. 6469/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

(

R.G. 29440/2013 De Luca

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione dell’art.606 lette) in
relazione all’art.129 c.p.p. evidenziando che la “sentenza difetta di motivazione in ordine al rigetto della principale
richiesta difensiva di proscioglimento per essere lo stupefacente detenuto ad esclusivo uso personale”.

E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e priva di qualsivoglia elemento
di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte (De Luca è imputato del delitto di ricettazione
di un veicolo Ape Piaggio di provenienza furtiva, e l’appello era limitato al trattamento sanzionatorio); in quanto tale, del
tutto inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai profili fattuali della
vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici in relazione alla quantificazione della pena, ritenuta dalla Corte
adeguata alla effettiva entità dei fatti e alla rilevante capacità a delinquere dell’imputato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1500.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
1500 favore della Cassa delle ammende.
R a, 8.1.2014
igliere este sore

Il Presidente

Il ricorso è inammissibile.

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