Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17459 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17459 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti di:
1) Manci Gezim, nato il 09/04/1988;

Avverso l’ordinanza emessa il 03/11/2016 dal Tribunale di sorveglianza di
Firenze;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 27/02/2018

RILEVATO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze

respingeva il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, avverso il
provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza di Firenze il 15/06/2016,
con cui era stata parzialmente accolta l’istanza proposta da Gezim Manci ex art.
35-ter Ord. Pen., finalizzata a ottenere una riduzione di pena, per effetto delle
condizioni detentive patite durante il trattamento penitenziario, che si ritenevano

Il provvedimento impugnato veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di
Firenze sul presupposto che, nel caso di specie, non rilevava la prescrizione del
diritto fatto valere di Manci, eccepita dalla parte reclamante, che doveva farsi
decorrere dal giorno in cui il diritto del detenuto può essere fatto valere,
costituito dalla data di entrata in vigore dell’art. 35-ter Ord. Pen.

2.

Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia, a mezzo

dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, ricorreva per cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in
esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse
esaustivamente conto delle ragioni giustificative della tutela riconosciuta a Gezim
Manci ex art. 35-ter Ord. Pen., che si riteneva preclusa dalla prescrizione del
diritto azionabile con il rimedio riparatorio in esame.
Si evidenziava, in proposito, che la violazione del diritto a una detenzione
conforme all’art. 3 CEDU costituiva un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art.
2043 cod. civ., con la conseguenza che tale pretesa poteva essere fatta valere
anche in data antecedente all’introduzione dell’art.

35-ter Ord. pen. e che

doveva ritenersi maturata la prescrizione relativa alla detenzione subita prima
dell’entrata in vigore dello stesso art. 35-ter.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia è infondato.

2. Osserva il Collegio che, a seguito del recente intervento chiarificatore delle
Sezioni unite, in tema di prescrizione del diritto del detenuto azionabile con il
rimedio riparatorio di cui all’art. 35-ter Ord. Pen., costituisce espressione di un
orientamento ermeneutico consolidato, quello secondo cui: «La prescrizione del
diritto leso dalla detenzione inumana e degradante, azionabile dal detenuto ai
2

non conformi alla previsione dell’art. 3 CEDU.

sensi dell’art.

35-ter,

commi 1 e 2, Ord. Pen., per i pregiudizi subiti

anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 26 giugno 2014 n. 92, decorre dal 28
giugno 2014» (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Tuttolomondo, Rv. 271649).
Secondo le Sezioni unite, il rimedio riparatorio di cui all’art. 35-ter Ord. Pen.
presenta una pluralità di profili di originalità, di cui occorre tenere conto ai fini
dell’inquadramento dello strumento in esame e della prescrizione del diritto
conseguentemente rilevabile. Tra questi profili, peculiare rilievo sistematico deve
attribuirsi all’atipicità delle forme di tutela previste dall’art. 35-ter Ord. Pen., che

della pena detentiva ancora da espiare, in termini proporzionali al pregiudizio
sofferto dal detenuto, in ragione di un giorno per ogni dieci di detenzione in
condizioni di oggettiva violazione dell’art. 3 CEDU […]» (Sez. U, n. 3775 del
21/12/2017, Tuttolomondo, cit.).
Queste conclusioni appaiono confermative dell’orientamento ermeneutico, già
affermatosi in seno a questa Sezione, secondo cui il rimedio riparatorio previsto
dall’art.

35-ter Ord. Pen. è uno strumento di tutela del detenuto di natura

atipica, finalizzato ad assicurare l’osservanza della disposizione dell’art. 3 CEDU,
che presenta caratteri indennitari. Sul punto, non si può che richiamare la
giurisprudenza secondo cui: «In tema di rimedi conseguenti alla violazione
dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l’azione prevista
dall’art. 35-ter Ord. Pen. è uno strumento riparatorio di matrice solidaristica, con
carattere indennitario e non risarcitorio in senso stretto, con la conseguenza che
non è assoggettabile alla prescrizione quinquennale stabilita dall’art. 2947 cod.
civ. in tema di fatto illecito e che, in applicazione del principio espresso dall’art.
2935 cod. civ., per il tempo antecedente all’introduzione della relativa disciplina
non è giuridicamente possibile rilevare alcuna ipotesi di prescrizione poiché il
diritto non poteva essere fatto valere» (Sez. 1, n. 47333 del 16/03/2017,
Khatoui, Rv. 271173; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1,
n. 9658 del 19/10/2016, De Michele, dep. 2017, Rv. 269308).
Sulla scorta di una tale ricostruzione dell’istituto riparatorio in esame, le
Sezioni unite evidenziavano che qualora l’istante lamenti un pregiudizio
detentivo pregresso, derivante dalla propria condizione carceraria, anteriore
all’introduzione dell’art. 35-ter Ord. Pen., la «prescrizione del relativo diritto
inizia a decorrere solo dall’introduzione dell’art.

35-ter Ord, pen. […]», atteso

che il rimedio in esame non era prospettabile «prima della entrata in vigore della
novella del 2014 […]» (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Tuttolomondo, cit.).
Ne discende che l’assenza di uno strumento previgente di tutela assimilabile
a quello in esame – la cui introduzione deve farsi risalire all’entrata in vigore del
decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge

consente, per la prima volta, la riduzione «in misura predeterminata della durata

11 agosto 2014, n. 10 – integra un impedimento all’esercizio del diritto del
detenuto garantito dal rimedio riparatorio di cui all’art.

35-ter Ord. Pen.,

rilevante in conformità del principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ.,
secondo cui la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il diritto può essere
fatto valere.
Ricostruita in questi termini la disciplina della prescrizione del diritto leso
dalla detenzione inumana e degradante, azionabile dal detenuto ai sensi dell’art.
35-ter Ord. Pen., il percorso argomentativo seguito nel caso in esame dal

azionabile con il rimedio riparatorio in questione doveva farsi decorrere
dall’entrata in vigore dello stesso art. 35-ter – appare ineccepibile e conforme ai
principi di diritto che si sono enunciati.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia deve
essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 27/02/2018.

Tribunale di sorveglianza di Firenze – secondo cui la prescrizione del diritto

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