Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17459 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17459 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RAFFO EMANUELE N. IL 16/10/1976
avverso la sentenza n. 77/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto

– che la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con la
sentenza indicata in epigrafe confermava quella di primo grado che aveva
dichiarato Raffo Emanuele, colpevole del reato di inosservanza delle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale, ed In particolare del divieto di allontanarsi
dalla propria abitazione in determinati orari, fatto accertato in Taranto il 30 aprile

– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento per vizio
di motivazione, avendo i giudici di appello confermato acriticamente le statuizioni
della sentenza di primo grado, senza fornire adeguata e compiuta motivazione in
merito alle ragioni che hanno determinato la conferma della sentenza di primo
grado con riferimento sia all’affermazione di penale responsabilità sia al diniego
delle attenuanti generiche;

Considerato In diritto

– che l’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non
specifici;

– che infatti, le censure sviluppate in ricorso, prescindendo del tutto dal
percorso argomentativo sviluppato dai giudici di appello – nel quale pure si
evidenziava, per un verso, l’assoluta genericità dei rilievi critici sollevati nell’atto
di appello in merito alla valutazione degli elementi di prova a carico dell’imputato
compiuta dal primo giudice e, per altro verso, la mancata indicazione di elementi
utili per disporre una riduzione dell’entità della pena inflitta già molto mite
rispetto alla gravità dei fatti contestati – si limitano a denunziare, del tutto
genericamente, l’inadeguatezza delle motivazioni fornite dai giudici di appello,
senza indicare, neppure, le specifiche argomentazioni trascurate dalla Corte
territoriale, che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento del ricorrente o
comunque ad una riduzione della pena inflitta in primo grado, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende,
congruamente determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

2007;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

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