Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17458 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17458 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FANCELLU FLORIANO N. IL 30/04/1985
avverso la sentenza n. 365/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

1E11.
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5.10.2011 la Corte di appello di Milano confermava
la decisione di primo grado con la quale Floriano Fancellu veniva condannato alla
pena mesi due di arresto ed euro 100,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4
legge n. 110 del 1975, per avere portato senza giustificato motivo fuori
dall’abitazione un coltello a serramanico con lama di cm 8,5, rinvenuto all’atto
del controllo nella tasca del giubbotto dell’imputato il 3.4.2007.

distanza dal posto di lavoro e l’attività lavorativa svolta non consentivano di
ritenere plausibile la giustificazione dedotta dall’imputato.
Il giudice di secondo grado riteneva, altresì, infondate le censure in ordine
alla entità della pena inflitta nella misura quali minima ed al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della
personalità dell’imputato desumibile dai precedenti penali gravi e specifici.

2.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente,

denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova
della responsabilità. Lamenta, in specie, la mancata valutazione del giustificato
motivo come emerso dalle circostanze indicate in dibattimento.
Deduce, altresì, che la prova è stata fondata esclusivamente sulla
testimonianza della p.g. procedente, trascurando la documentazione prodotta
dalla difesa e le dichiarazioni rese dall’imputato.
Contesta, infine, la valutazione dei giudici di merito in ordine al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione
della pena alla luce del comportamento processuale e della condotta
dell’imputato successiva al fatto (percorso terapeutico presso il Sert).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, come innanzi
sinteticamente riportato, è fondato su censure in larga parte di merito e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha spiegato
in maniera logica e compiuta le ragioni per le quali la giustificazione addotta non
è plausibile dal ricorrente il quale, quindi, ripropone le medesime censure volte
ad una inammissibile rivalutazione da parte del giudice di legittimità.
E’ manifestamente infondata la doglianza in ordine alle prove valutate
essendo stati, all’evidenza, presi in esame ai fini del convincimento dei giudici di

Evidenziava la Corte territoriale che il luogo e l’ora dell’accertamento, la

merito sia la documentazione prodotta che il contenuto delle dichiarazioni
dell’imputato.
Ugualmente è a dirsi per i rilievi, per vero generici, in ordine alla entità della
pena e al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti atteso che la
motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta compiuta ed immune da
vizi denunciati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di

inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di

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