Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17457 del 30/01/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17457 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONTANINO GIOVANNI nato il 09/08/1958 a CATANIA
avverso l’ordinanza del 26/09/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI.
Data Udienza: 30/01/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe Giovanni Fontanino, detenuto in espiazione di
pena, ha impugnato personalmente dinanzi a questa Corte l’ordinanza adottata il
26 settembre 2017 dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, di reiezione del
reclamo in materia di liberazione anticipata speciale ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 146
del 2013, conv. dalla I. n. 10 del 2014.
agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è
esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello).
Per tale ragione, prima ancora che per la sua manifesta infondatezza,
posto che l’omicidio in espiazione rientra nel catalogo ex art. 4-bis Ord. pen. ed è
in effetti ostativo al beneficio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de
plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla
medesima legge n. 103 del 2017.
3. Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 30/01/2018
2. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3