Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17457 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17457 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SI ETTI GIANLUCA N. IL 19’07/1986
avverso la sentenza n. 71/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto

– che la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con la
sentenza indicata In epigrafe confermava quella di primo grado che aveva
dichiarato Simonetti Gianluca, colpevole del reato di inosservanza delle
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, ed in particolare dell’obbligo di
non dare ragioni di sospetto, essendo stato osservato in compagnia di
pregiudicato da lui accompagnato nel pressi di un ufficio postale nei pressi del

– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, chiedendone l’annullamento per
vizio di motivazione, avendo i giudici di appello confermato acriticamente le
statuizioni della sentenza di primo grado, senza fornire adeguata e compiuta
motivazione in merito alle ragioni che hanno determinato la sua condanna;

Considerato in diritto

– che l’impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non
specifici;

– che infatti, le censure sviluppate in ricorso, prescindendo del tutto dal
percorso argomentativo sviluppato dal giudici di appello – nel quale pure si
evidenziava, per un verso, l’assoluta genericità dei rilievi critici sollevati nell’atto
di appello in merito alla valutazione degli elementi di prova a carico
dell’imputato compiuta dal primo giudice e, per altro verso, la mancata
Indicazione di elementi utili per disporre una riduzione dell’entità della pena
inflitta già molto mite rispetto alla gravità dei fatti contestati – si limitano a
denunziare, del tutto genericamente, l’inadeguatezza delle motivazioni fornite
dal giudici di appello, senza indicare, neppure, le specifiche argomentazioni
trascurate dalla Corte territoriale, che avrebbero dovuto condurre al
proscioglimento del ricorrente o comunque ad una riduzione della pena inflitta in
primo grado;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, al sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

quale si tratteneva lungamente, condannandolo alla pena di giustizia;

Dichiara Inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

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