Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17456 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17456 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FICHERA ALFIO nato il 06/03/1951 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 26/09/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI.

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe Alfio Fichera, detenuto in espiazione di pena,
ha impugnato personalmente dinanzi a questa Corte l’ordinanza adottata il 26
settembre 2017 dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, di inammissibilità del
reclamo in materia di permesso ai sensi dell’art. 30 Ord. pen.

2. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3

esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre
personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in
ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello).
Per tale ragione, prima ancora che per la sua manifesta infondatezza,
posta l’effettiva mancanza di specificità dell’originario reclamo, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5 bis,

cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
La circostanza che la causa d’inammissibilità è frutto di una modifica
normativa di poco precedente la proposizione del ricorso, in relazione alla quale
è stato altresì provocato l’intervento delle Sezioni Unite, consente di escludere
profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento della sanzione in
favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 30/01/2018

agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è

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