Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17456 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17456 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 06/12/2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RUGGIERO PASQUALE N. IL 14/12/1966
avverso l’ordinanza n. 224/2011 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

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RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 9 novembre 2011 il Tribunale di Torre
Annunziata, giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di Ruggiero
Pasquale di applicazione della disciplina della continuazione tra plurimi fatti
estorsivi oggetto di due sentenze di condanna, entrambe della Corte di
appello di Napoli: la prima emessa il 24 settembre 1993 per il delitto

S. Antonio Abate, e di concorso in tentata estorsione commessa nel
medesimo Comune fino al marzo 2002; e la seconda sentenza emessa il 26
ottobre 2008 per Il delitto continuato di estorsione, anche tentata,
commesso in S. Antonio Abate fino al 29 dicembre 2006.
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Ruggiero
personalmente, il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale e
la manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo, che si
limita ad elencare alcuni principi giurisprudenziali, senza confutare le
argomentazioni della decisione impugnata, la quale, dopo ampio richiamo
della giurisprudenza di legittimità in materia, ha sottolineato che i fatti,
oggetto dei separati processi, erano stati commessi in un lungo lasso di
tempo (oltre cinque anni), con complici e modalità diversi, e che, dalla
lettura dei singoli provvedimenti di condanna come dalle allegazioni
dell’istante, non emergeva alcun elemento di fatto da cui desumere che le
singole risoluzioni criminose fossero state tutte deliberate, almeno nelle loro
linee essenziali, ma con sufficiente determinatezza, fin dal compimento
della prima violazione; con l’ulteriore precisazione che i fatti oggetto della
seconda condanna erano stati commessi, addirittura, dopo l’espiazione della
pena subita per quelli oggetto della prima condanna.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

continuato di estorsione,consumata tra il settembre e il dicembre 2001, in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

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