Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17454 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17454 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZARA GIOVANNI nato il 15/01/1958 a CESA

avverso l’ordinanza del 16/08/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.

Data Udienza: 30/01/2018

N

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., con
l’ordinanza in epigrafe confermava la decisione della locale Corte di appello, che
aveva respinto l’istanza di Giovanni Mazzara, volta ad ottenere la declaratoria
d’inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere, in atto nei suoi
confronti, per decorrenza del termine complessivo di cui all’art. 303, comma 4,
lett. c), dello stesso codice.

intervenute più sospensioni, riconducibili alle previsioni di cui all’art. 304, comma
1, lett. a) e c), e comma 2, cod. proc. pen., e specificamente disposte: per il
tempo di celebrazione del dibattimento di primo grado, particolarmente
complesso, e di deliberazione della relativa sentenza; in pendenza dei termini di
deposito di quest’ultima; durante i rinvii di udienza chiesti in appello dai
difensori; ed in pendenza dei termini di deposito della sentenza di secondo
grado. Tali sospensioni, incidendo sul termine complessivo, ne avevano
determinato il prolungamento, nel rispetto del limite assoluto di cui all’art. 304,
comma 6, del codice di rito; sicché non si era verificato superamento.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla
base di unico motivo, che deduce la violazione degli artt. 303 ss. cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il termine complessivo di cui all’art. 303, comma 4,
cod. proc. pen. non sarebbe ulteriormente valicabile, se non per la causa di
sospensione prevista dall’art. 304, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (mancata
presentazione all’udienza, allontanamento o mancata partecipazione del
difensore, che abbia reso l’imputato privo di assistenza); ipotesi cui andrebbe
ricondotta l’astensione del difensore dall’udienza, in adesione ara protesta
deliberata dagli organismi di categoria.
Nella specie sarebbe dunque rilevante solo la causa di sospensione
ascrivibile a tale ultimo titolo, di durata assai più contenuta di quella calcolata
nell’ordinanza impugnata, e la misura cautelare avrebbe conseguentemente
perso efficacia.

CONDIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere
dichiarato inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

2

Il Tribunale ribadiva che, rispetto al termine anzidetto, di sei anni, erano

2. In materia di custodia cautelare, le cause di sospensione dei termini di cui
all’art. 304 operano non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il
termine di durata complessiva della misura, previsto dal comma 4 dell’art. 303
cod. proc. pen.; fermo restando il limite assoluto di cui al comma 6 del seguente
art. 304 (limite pari al termine complessivo, aumentato della metà, o, se più
favorevole, corrispondente ai due terzi del massimo della pena prevista per il
reato contestato o ritenuto in sentenza).
Tale principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1,

6, n. 13907 del 13/03/2012, Greco, Rv. 25258; Sez. 1, n. 1071 del 17/12/2008,
dep. 2009, Giacalone, Rv. 243930; Sez. 2, n. 3106 del 18/12/2007, dep. 2008,
Aspa, Rv. 239295; Sez. 5, n. 4998 del 18/11/1996, Fiorisi, Rv. 206095), in
fattispecie riferite alle ipotesi previste dal comma 1, lett. c), del citato art. 304
(quanto al periodo previsto dalla legge per la redazione della sentenza), nonché
dal comma 2 del medesimo (quanto ai dibattimenti particolarmente complessi
per i gravi reati ivi indicati), ma con esegesi avente portata generale.
Esegesi sostenutS., – come le citate pronunce, cui occorre dare continuità,
hanno condivisibilmente osservato – anzitutto dal dato testuale emergente
dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., per cui nei termini di durata complessiva
sono comprese anche le proroghe previste dall’art. 305, e non invece le
sospensioni di cui all’art. 304 c.p.p.; e quindi da una precisa ratio, in quanto le
ipotesi più rilevanti di sospensione sono previste proprio per impedimenti
dell’imputato o del difensore o per rinvio su richiesta di tali soggetti o ancora per
la mancata partecipazione del difensore (e cioè per motivi che potrebbero essere
strumentalizzati al fine di conseguire la scadenza dei termini), a definitiva
riprova dell’impossibilità di distinguere le une dalle altre, ai fini in discorso, le
cause di sospensione dei termini di custodia cautelare.

3. Totalmente priva di base giuridica è dunque la pretesa del ricorrente, di
non computare, ai fini del prolungamento del termine complessivo di cui all’art.
303, comma 4, cod. proc. pen., le cause di sospensione di cui all’art. 304 dello
stesso codice, diverse da quelle di cui al suo comma 1, lett. b).
Di nessuna di esse si deve tener conto, invece, ai fini del limite complessivo
assoluto, stabilito dall’art. 304, comma 6, del codice di rito, e sopra richiamato;
limite il cui superamento non è stato però dall’imputato mai dedotto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’ar:. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost.,

3

Sentenza n. 5696 del 25/11/2014, dep. 06/02/2015, Pellicanò, Rv. 262427; Sez.

sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende
nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
duemila euro.
La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 94, comma

1-ter, disp.

att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria copia del provvedimento
al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
c.p.p.
Così deciso il 30/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Fran co Cerfanti

Giulio Sarno

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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