Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17454 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17454 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PIWFS0.601~9~3112/ DI TORINO
nei confronti di:
DIOP BECAYE N. IL 20/02/1992 401
avverso la sentenza n. 524/2011 TRIBUNALE di TORINO, del
02/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 2 febbraio 2010 il Tribunale di Torino, in composizione
monocratica, assolveva Diop Becaye dal reato allo stesso contestato (art.
14 comma 5 quater, D. L.vo 286/1998), perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino,
ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione deducendonee

motivazione.
Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.
In data 28 aprile 2011, è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte
di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell’art.
267 TFUE dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a
carico di Hassen El Dridi, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del
1998, art. 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva 2008/115/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante
“norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.
Con detta sentenza la Corte Europea ha affermato che la fattispecie di cui
al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, che punisce la
condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal
territorio nazionale emesso dal competente Questore, ordine emesso nella
specie dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro
ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), deve
considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, siccome
incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti
sostanzialmente assimilabili all’abolitio crlminis, con conseguente necessità
di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla
legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di
Interpretazione estensiva, la norma di cui all’art. 673 cod. proc. pen. (cfr.
Cass. Sez. i. n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp. Tourghi).
Inoltre, il D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito con modificazioni, nella L.
2 agosto 2011 n. 129, recante disposizioni urgenti per completare
l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione
dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei
cittadini di paesi terzi irregolari, ha proceduto ad una nuova formulazione

l’illegittimità per erronea applicazione della legge penale e vizio di

del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, la quale non può
dirsi In continuità normativa con la precedente versione, In tal modo
confermando l’avvenuta aboliti° crimlnis,

non solo per il distacco

temporale intercorso fra la sua emanazione e l’emissione della direttiva
comunitaria anzidetta, ma anche per la diversità strutturale dei
presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare
l’illecito penale in esame. Invero, in base alla nuova normativa,
all’intimazione di allontanamento può pervenirsi solo dopo l’esito

spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.
Trattasi pertanto di una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai
fatti verificatisi dopo l’entrata In vigore della normativa anzidetta.
P.

Q.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

M.

Infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo

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