Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17452 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17452 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DE MARTINO GIOVANNI N. IL 27/12/1974
avverso l’ordinanza n. 5448/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 9 dicembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare
formulata da De Martino Giovanni e ha respinto l’ulteriore domanda di
affidamento in prova al servizio sociale.
Avverso la predetta ordinanza il De Martino ha proposto ricorso per

ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all’impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in
favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

cassazione, al quale ha rinunciato con dichiarazione del 23 novembre 2012,

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