Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17451 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17451 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MANCIARACINA ANDREA N. IL 07/04/1962
avverso l’ordinanza n. 3613/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 dicembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di Roma
ha dichiarato non luogo a deliberare sul reclamo proposto da Marksiaracina
Andrea avverso il silenzio-diniego del Ministro della Giustizia sulla istanza di
revoca anticipata del D.M. 28/01/2008 di sottoposizione del medesimo al regime
penitenziario di cui all’art. 41 bis Ord. Pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione il

cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore di
fiducia.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, riservati nella dichiarazione al difensore, non risultano
presentati.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

condannato, detenuto presso la Casa di reclusione di Opera, ai sensi dell’art. 123

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