Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17451 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17451 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MANCIARACINA ANDREA N. IL 07/04/1962
avverso l’ordinanza n. 3613/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 06/12/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 dicembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di Roma
ha dichiarato non luogo a deliberare sul reclamo proposto da Marksiaracina
Andrea avverso il silenzio-diniego del Ministro della Giustizia sulla istanza di
revoca anticipata del D.M. 28/01/2008 di sottoposizione del medesimo al regime
penitenziario di cui all’art. 41 bis Ord. Pen.
–
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione il
cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore di
fiducia.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso, riservati nella dichiarazione al difensore, non risultano
presentati.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Presidente
condannato, detenuto presso la Casa di reclusione di Opera, ai sensi dell’art. 123