Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17450 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17450 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ABATI FEDERICO N. IL 24/12/1965
avverso l’ordinanza n. 6119/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 21 dicembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale in
casi particolari, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, avanzata da
Abati Federico.
Avverso la predetta ordinanza ricorre personalmente l’Abati per
Tribunale ricostruito in modo erroneo la sua biografia criminale,
attribuendogli la commissione di reati più gravi di quelli effettivamente
eseguiti; da tale errata anamnesi il Tribunale avrebbe dedotto la radicata
devianza dell’istante ostativa all’ammissione al beneficio richiesto, il quale
sarebbe, invece, giustificato dallo stato di tossicodipendenza dell’istante e
dal suo dimostrata disponibilità a curarsi, in conformità del programma di
recupero elaborato dal pubblico servizio specialistico.
L’Abati ha anche fatto pervenire memoria a sostegno dell’impugnazione
proposta.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché propone una rivalutazione nel merito
degli elementi istruttori già apprezzati dal Tribunale con motivazione
adeguata e coerente, scevra da vizi logici e giuridici, e, pertanto, non
sindacabile da questa Corte.
Il Tribunale, infatti, dopo aver elencato i numerosi e gravi precedenti
dell’Abati con scrupolosa precisione e senza incorrere negli errori denunciati
dal ricorrente, ha evidenziato i numerosi fallimenti di precedenti misure
alternative alla detenzione cui è stato ammesso il ricorrente, incluso il suo
recente affidamento terapeutico, nel 2009, presso la comunità “Saman”,
dalla quale si era arbitrariamente allontanato dopo pochi giorni
dall’ingresso. E, coerentemente, il giudice di merito ha sottolineato la
necessità di maturazione del processo di revisione critica che l’Abati, più
recentemente, mostra di avere avviato, sottolineando come esso
comprenda, dopo i numerosi fallimenti delle precedenti esperienze premiali,
la capacità dell’istante di attendere e dimostrare nel tempo di avere
effettivamente deciso di orientare la sua vita verso valori socialmente
condivisi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento

denunciare il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, avendo il

delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n.
186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

P.Q.M.

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