Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1745 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1745 Anno 2014
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 07/11/2013

materiale di scritturazione conseguente alla erronea compilazione del modulo prestampato,
confermando la sentenza impugnata. Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie non potrebbe
ravvisarsi un mero errore materiale, sicché non era esperibile la adottata procedura di cui all’art.
130 c.p.p.
In secondo luogo nel ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo
che l’imputatosi era portato fuori dalla propria abitazione esclusivamente per chiedere aiuto per
il proprio genitore in stato di pericolo per le sue gravi condizioni di salute.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
Ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. l’impugnazione deve, a pena di inammissibilità, enunciare i
capi e i punti della decisione ai quali si riferisce, le richieste e i motivi, con l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a rilevare che la Corte di Appello, dopo avere nel
dispositivo, letto all’udienza camerale del 3-2-12, dichiarato estinti per prescrizione i reati
ascritti al Menissale, con successiva ordinanza adottata nella stessa data aveva proceduto alla
correzione dell’errore materiale di scritturazione conseguente alla erronea compilazione del
modulo prestampato, confermando la sentenza impugnata. Ad avviso del ricorrente, nel caso di
specie non avrebbe potuto ravvisarsi un mero errore materiale, sicché non era esperibile la
adottata procedura di cui all’art. 130 c.p.p.: in considerazione di ciò nel ricorso si invita questa
Corte a “prudentemente determinarsi” sul punto, affermando “la non qualificabilità come errore
materiale delle pronuncia e scritturazione del dispositivo della sentenza di proscioglimento del
prevenuto anziché di conferma dell’impugnata sentenza del Giudice di prime cure”.
1

3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro trecento, non ravvisandosi
ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P. Q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7-11-2013.
1 Presidente est ore

Ì~(2

E’ di tutta evidenza che il motivo prospettato non si articola in una richiesta comprensibile e
non contiene la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in
sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della
prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in
questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non
manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le
deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
congruità e della correttezza logica.

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