Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17449 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17449 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARZO COSIMO GIUSEPPE nato il 17/04/1959 a ERCHIE
avverso l’ordinanza del 05/07/2017 del MAGISTRATO SORVEGLIANZA di
TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale MARIO PINELLI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento
impugnato.

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Taranto
dichiarava il non luogo a provvedere sull’istanza di ricovero per infermità psichica
sopravvenuta, ai sensi dell’art. 148 cod. pen., avanzata dal detenuto Cosimo
Giuseppe Marzo, in quanto la medesima istanza sarebbe stata già respinta dal
Tribunale di sorveglianza della stessa sede in data 5 luglio 2017.

mediante tre motivi.
Il primo di essi denuncia – in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen. – l’inosservanza degli artt. 666 e 678 cod. proc. perì., per avere il
Magistrato di sorveglianza provveduto senza osservare le forme del
procedimento camerale necessariamente partecipato, imposte calle citate
disposizioni.
Con il secondo ed il terzo motivo, tra loro connessi, il ricorrente denuncia in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – l’inosservanza
ed erronea applicazione dell’art. 148 cod. pen. nonché il vizio di motivazione,
avendo il Tribunale di sorveglianza in realtà definito, con la pronuncia sopra
richiamata, il distinto procedimento di rinvio facoltativo dell’esecuzione della
pena, ex art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., anche nelle forme della
detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., senza
affatto esaminare i presupposti ed i requisiti invece previsti dall’art. 148 cod.
pen., così che il richiamo operato dal provvedimento impugnato alla pregressa
ordinanza collegiale si tradurrebbe in mancanza totale di pertinente
argomentazione.

3.

Il ricorso, nei suoi tre motivi congiuntamente esarninabili, è

manifestamente fondato, essendo il provvedimento adottato viziato sotto i
dedotti profili formale e sostanziale.
Quanto al primo aspetto, occorre rilevare che, nella materia attinente i
ricoveri previsto dall’art. 148 cod. pen., il Magistrato di sorveglianza è tenuto, ai
fini della decisione, a norma del combinato disposto degli artt. 666 e 678,
comma 1, cod. proc. pen., a fissare l’udienza camerale nel contraddittorio delle
parti, salvo che, sentito il pubblico ministero, non ravvisi una causa
d’inammissibilità. In nessun caso gli è consentito di procedere de plano e senza
formalità, come illegittimamente avvenuto nella specie.
Dal lato sostanziale, l’ordinanza in precedenza assunta dal Tribunale di
sorveglianza atteneva al diverso ambito del rinvio dell’esecuzione della pena per

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2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia,

grave infermità fisica ed era evidentemente in proposito motivata, mentre essa
non conteneva – e non avrebbe potuto rettamente contenere, per lo meno in via
di cognizione principale, non essendo competente l’Organo collegiale sul punto apprezzamenti e valutazioni in ordine all’incidenza, sull’esecuzione della pena,
della patologia psichiatrica. Quest’ultima era stata riscontrata, e v&utata, solo
allo scopo di escludere ripercussioni organiche, che potessero rilevare ai fini del
giudizio ex art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. Sicché la motivazione per
relationem, operata dal Magistrato di sorveglianza, si configura come meramente

4. Seguono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la
trasmissione degli atti al Magistrato dì sorveglianza perché proceda nelle forme
di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Magistrato di sorveglianza di Taranto.
Così deciso il 30/01/2018

apparente.

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