Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17449 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17449 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ALESSANDRO LUIGI N. IL 10/11/1947
avverso l’ordinanza n. 6080/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 dicembre 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
ha respinto il reclamo proposto nell’interesse di D’Alessandro Luigi avverso il
decreto del 28 settembre 2011 del Ministro della Giustizia, con cui era stato
applicato il regime detentivo differenziato, ai sensi dell’art. 41-bis Ord. Pen., nei
confronti del predetto, detenuto in esecuzione del provvedimento di cumulo
ventisette e mesi di reclusione in relazione ai reati di associazione per delinquere
di stampo mafioso e omicidio, ritenendo tale regime, non incidente sul
trattamento sanitario del detenuto, giustificato da plurimi elementi, emergenti
dalle informative fornite dagli organi investigativi e giudiziari competenti in
materia di criminalità organizzata e dal contenuto della sentenza del 16 luglio
1998 della Corte d’appello di Napoli.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione
personalmente D’Alessandro Luigi, che chiede la revoca del regime detentivo
applicato per avere il Tribunale reso una motivazione stereotipata e ripetitiva del
contenuto del primo decreto.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La censura svolta dal ricorrente esprimendo un generico dissenso è,
infatti, priva di ogni correlazione con gli elementi evidenziati e gli argomenti
spesi nella ordinanza impugnata.
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e
indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di
esercitare il proprio sindacato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di
una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione
delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
2

emesso dalla Procura Generale di Napoli il 14 marzo 2006 per la pena di anni

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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