Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17448 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17448 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RAPOTEZ GIOVANNI N. IL 10/07/1944
avverso l’ordinanza n. 670/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 23.9.2011 il Tribunale di sorveglianza di

Caltanissetta, ratificando il provvedimento di sospensione cautelare, revocava la
misura della detenzione domiciliare alla quale Giovanni Rapotez era stato
ammesso in data 6.4.2011 dal Tribunale di sorveglianza di Catania.
Rilevava, in specie, il tribunale che il condannato doveva espiare la pena
complessiva di anni tre, mesi sei e giorni ventiquattro di reclusione e che i

non era stato trovato presso la sua abitazione ed era stato sorpreso a bordo
della sua autovettura mentre rientrava dal comune di San Cono. A seguito della
convalida dell’arresto per il reato di evasione, al predetto era stata applicata la
misura cautelare della custodia in carcere.
Ad avviso del tribunale, la condotta del condannato deve ritenersi
incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa in quanto espressione
di mancata accettazione del trattamento in regime di detenzione domiciliare.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
personalmente, il Rapotez.
Rileva in primo luogo che l’assenza dall’abitazione si è protratta per non più
di dodici minuti.
Deduce, quindi, la violazione di legge con riferimento alla competenza del
Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, rilevando che alla data in cui è stata
emessa l’ordinanza impugnata si trovava ristretto presso la casa circondariale di
Caltagirone; pertanto, gli atti dovevano essere trasmessi al Tribunale di
sorveglianza di Catania.
Lamenta, inoltre, che la denuncia per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
comporta la sospensione della misura alternativa e soltanto la condanna
definitiva per il predetto reato determina la revoca del beneficio. Richiama,
quindi, la decisione della Corte costituzionale n. 177 del 2009 che ha dichiarato
la illegittimità costituzionale del comma 1 lett. a) e 8 dell’art. 47 -ter Ord. Pen.
nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 cod. pen. al solo
allontanamento che si protragga per più di dodici ore.
Conclude, quindi, affermando che l’allontanamento per poco tempo e per
breve distanza al fine di acquistare del pane e delle medicine non può
ragionevolmente essere oggetto di giudizio prognostico per la commissione di
ulteriori reati.
Il ricorrente ha proposto, altresì, motivi nuovi con i quali, oltre a ribadire le
predette doglianze ricordando la gravità della patologia da cui è affetto
(neoplasia vescicale), rileva che aveva nominato un ,difensore di fiducia, mentre
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Carabinieri di Mazzarino avevano accertato che il Rapotez il 22.8.2011 alle 18,30

l’avviso della fissazione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale era stato
comunicato ad un difensore di ufficio, benchè, avesse tempestivamente
comunicato al tribunale la nomina del difensore di fiducia.
Inoltre, pur avendo chiesto di essere tradotto per presenziare all’udienza del
tribunale, la traduzione non era stata disposta.
Con memoria pervenuta il 24.8.2012 il ricorrente chiede la riunione con altro
ricorso relativo alla medesima revoca della misura alternativa e ne sollecita la

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In primo luogo, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del rilievo in ordine
alla incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, atteso che,
all’evidenza, la misura alternativa era eseguita in territorio di competenza di
detto tribunale che era competente, quindi, a decidere in ordine alla revoca, a
seguito del provvedimento di sospensione della misura (Sez. 1, n. 19732 del
20/03/2003 – dep. 28/04/2003, Giunta, Rv. 224853).
E’, altresì, manifestamente infondato la dedotta violazione del diritto di
difesa, sia avuto riguardo al mancato avviso della fissazione dell’udienza
camerale al difensore di fiducia che era stato nominato nell’ambito del
procedimento relativo al reato di evasione e solo successivamente alla
comunicazione della fissazione dell’udienza era stato indicato al tribunale di
sorveglianza che, pertanto, non aveva alcun obbligo di dare avviso al nuovo
difensore che il detenuto aveva l’onere di informare; sia per quel che riguarda la
omessa traduzione del detenuto ristretto in istituto fuori del circondario del
tribunale che avrebbe potuto esclusivamente chiedere di essere sentito dal
magistrato di sorveglianza competente.
Per quel che riguarda la decisione di revoca della misura deve rilevarsi che
l’ordinanza impugnata – benchè sintetica – è sostenuta da argomenti plausibili,
riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati in
ordine alla ritenuta incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa,
indipendentemente dalla condanna per il reato di evasione.
Il ricorso, invero, muove censure esclusivamente di merito precluse nel
giudizio di legittimità e volte alla mera rivalutazione delle circostanze di fatto
poste a fondamento della revoca non consentita in questa sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
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trattazione.

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

cassa della ammende.

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