Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17447 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17447 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RAPOTEZ GIOVANNI N. IL 10/07/1944
avverso l’ordinanza n. 804/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 28/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 28 ottobre 2011 il Tribunale di sorveglianza di
Caltanissetta ha respinto l’istanza avanzata il 13 ottobre 2011 da Rapotez
Giovanni, diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza
del medesimo Tribunale, pubblicata il 24 settembre 2011, di revoca della
misura alternativa della detenzione domiciliare cui era stato ammesso il
reclusione, revoca determinata dall’evasione del condannato, in data 22
agosto 2011, con arresto in flagranza del Rapotez e successiva applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso la predetta ordinanza ricorre personalmente il Rapotez, il quale
denuncia plurimi vizi formali e sostanziali.
Il 27 agosto e il 5 ottobre 2012 sono pervenute memorie personalmente
redatte dal ricorrente, ad ulteriore sostegno dell’impugnazione proposta.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché presentato avverso provvedimento non
Impugnabile per cassazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, è inammissibile il
ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento con cui il
tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e 678
cod. proc. peri., rigetta l’Istanza di sospensione dell’esecuzione di una
propria precedente ordinanza, perché la legge non prevede l’impugnabilità
di tale provvedimento (Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, dep. 05/03/2010,
Maietta, Rv. 246634).
Tale preliminare ragione di inammissibilità preclude l’esame dei motivi
formulati.
Segue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
Inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro
mille.

Rapotez, per espiare la pena di anni tre, mesi sei e giorni ventiquattro di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

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