Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17446 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17446 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BELLOCCO GIUSEPPE N. IL 22/02/1948
avverso l’ordinanza n. 5324/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 27/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

ceiA,

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto
1.

Il Tribunale di sorveglianza dl Roma, con l’ordinanza indicata in

epigrafe, ha respinto il reclamo proposto da Bellocco Giuseppe avverso il decreto
del 22 luglio 2010 del Ministro della Giustizia che aveva disposto nei riguardi
dello stesso la proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41 bis
Ord. Pen., con la conseguente sospensione di alcune regole di trattamento
previste dalle legge penitenziaria.

più articolato – che gli elementi posti dalla Amministrazione penitenziaria a
fondamento del decreto (attuale pericolosità sociale del reclamante quale
desumibile dalla sua appartenenza alla omonima cosca, con ruolo apicale; la
perdurante operatività del clan di appartenenza, nella zona di Rosarno e dotato
di notevole capacità economica) erano sufficienti a dimostrare la effettiva
sussistenza delle eccezionali ragioni di ordine e di sicurezza che avevano
legittimato l’adozione del regime differenziato, in assenza di elementi sintomatici
del venir meno del vincolo associativo e di una cessazione della capacità del
prevenuto di fattivo ed illecito collegamento con l’esterno.

2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il

Bellocco, per il tramite del difensore di fiducia, il quale deduce violazione dell’art.
41 bis legge n. 354 del 1975.
Il Tkibunale di sorveglianza nella motivazione dell’ordinanza impugnata ha
infatti ravvisato l’attuale capacità del Bellocco di mantenere contatti con
l’associazione criminale, con argomentazioni assolutamente incongrue, non
avendo indicato elementi concreti e verificabili su cui ha fondato tale valutazione
ma valorizzato esclusivamente gli elementi desunti dal titolo di detenzione,
relativo per altro ad una condanna per omicidio commesso nel 1975, ovvero il
dato, assolutamente non decisivo, relativo ad un colloquio avuto dal ricorrente
con il figlio Domenico.

Considerato in diritto
1. L’impugnazione è inammissibile, perché basata su motivi non consentiti dalla
legge nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
Nel controllo di legittimità sul provvedimento di proroga, il Tribunale di

Rilevava il Tribunale – sintetizzando un percorso argomentativo invero assai

sorveglianza ha – come si è visto – valutato gli elementi indicati nel decreto
ministeriale e il ha sottoposti ad autonomo vaglio critico, accertando che gli
stessi fornivano dati realmente significativi sulla effettiva capacità del reclamante
– anche a ragione della sua intraneità alla cosca Bellocco, ancora operativa sul
territorio – di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, quindi
sull’attuale pericolosità del detenuto, dovendo distinguersi tra attualità del
collegamento con l’organizzazione esterna e l’attualità dei concreti contatti.
In particolare, evocando provvedimenti giurisdizionali ed i contenuti

rispetto alla quale nel ricorso, non vengono forniti, per altro, elementi indicativi
di un effettivo travisamento – il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente, in assenza
di elementi sintomatici di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di
legalità, potesse continuare a dare apporti di impulso, di indirizzo, di
coordinamento a scelte delinquenziali da attuarsi all’esterno ad opera di soggetti
appartenenti all’organizzazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, Il 6 dicembre 2012.

motivazionali degli stessi nonché articolate informative degli organi inquirenti –

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA