Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17445 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17445 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SERBAN VIOREL nato il 01/04/1996
FIACCO EDGAR nato 1(23/09/1994

avverso la sentenza del 31/05/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
GIUSEPPINA FODARONI
che ha 6044c-1i/so pef

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello di
Perugia limitatamente al trattamento sanzionatorio e inammissibilità nel resto.
Udito il difensore
Udito il difensore presente avv.SECCIA GIAMPIERO insiste per l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 16/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Serban Viorel e Fiacco Edgar ricorrono avverso la sentenza della Corte di
appello dell’Aquila del 31.5.2017 con la quale, in parziale riforma della
sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pescara del 4.10.2016, sono stati
condannati, rispettivamente, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e
di anni due e mesi sei di reclusione
entrambi a) per concorso nell’incendio di numerose autovetture e motocicli

nell’art. 424 cod. pen. il fatto contestato in primo grado nell’art. 423 cod.
pen.);
il Serban b) per ricettazione di un ciclomotore Aprilia Scarabeo di
provenienza furtiva, riconosciuto il fatto di particolare tenuità, ai sensi dell’art.
648, secondo comma, cod. pen.;
il Fiacco c) per la contravvenzione alla misura di prevenzione del foglio di
via obbligatorio dal Comune di Pescara, emesso dal Questore di Pescara il
20.7.2015. (art. 76 comma 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).
Fatti avvenuti a Pescara il 27.12.2015.
Le fonti di prova valorizzate dalla sentenza di condanna consistono
essenzialmente nelle immagini del sistema di videosorveglianza, che mostrava
i due giovani giungere sul posto, il Fiacco prelevare da un ciclomotore una
tanica bianca e camminare verso i veicoli che poi risulteranno bruciati, tornare
indietro e insieme al Serban, allontanarsi velocemente poco prima del
divampare delle fiamme.
1.1. Denuncia il Serban violazione degli artt. 424-449 cod. pen. 192 cod.
proc. pen. in relazione all’art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo
della sentenza e dai documenti video e fotografici allegati, in relazione all’art.
606 lett. e) cod. proc. pen. In particolare, il Serban contesta il tipo di
ricostruzione dei fatti operato dalla Corte, perché la benzina sarebbe stata
prelevata per rifornire il proprio ciclomotore e non versata sui mezzi.
Il ricorrente evidenzia che la benzina emette vapori anche a temperature
basse con la conseguenza che non poteva essere stata accesa direttamente,
altrimenti gli imputati si sarebbero sicuramente ustionati, pertanto il fatto
doveva essere ritenuto colposo e non doloso.
1.2. Col secondo motivo, deduce violazione degli artt. 648 e 624 cod. pen., in
relazione all’art. 606 lett. b) co. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

2

dopo averli cosparsi di benzina, in Pescara il 27.12.2015 (riqualificando

Dall’interrogatorio del Serban – sostiene il ricorrente – risulterebbe la
confessione del furto del motorino, ritenuta non attendibile dalla Corte, perché

consistente in un’affermazione generica.
1.3. Col terzo motivo, denuncia ai sensi degli artt. 133, 424 e 442 cod. proc.
pen. o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione
della legge penale, in punto di applicazione di una pena eccessivamente alta
nella fattispecie in esame, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen.

applicando una pena base superiore di un anno e mezzo al massimo edittale
di due anni previsto dalla norma.

2. Con separato ricorso anche il Fiacco denuncia, in un primo motivo,
violazione degli artt. 424-449 cod. pen., 192 cod. proc. pen. in relazione
all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza e dai documenti
video e fotografici allegati in relazione all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Secondo la sentenza impugnata, sarebbe escluso che quando l’indagato si era
diretto sul luogo del sinistro lo stesso Fiacco fosse in possesso di benzina.
Pertanto, verrebbe meno la prova della volontà iniziale di incendiare le auto.
La volontà di utilizzare la tanica per prelevare benzina e cospargerla su un
motorino non potrebbe essere desunta dal fatto che la tanica fosse stata
abbandonata, perché la tanica era vuota al momento dell’inizio dell’azione e
poi in parte piena, quando l’imputato riappare nel campo visivo della
telecamera, sicché l’intera operazione effettivamente posta in essere
costituirebbe solo in un prelievo di benzina per rifornirsi, effettuato senza le
cautele del caso, per evitare l’accidentale infiammarsi del combustibile
all’aperto; di conseguenza, vi sarebbe insufficienza di elementi per la
condanna o quantomeno il fatto dovrebbe essere considerato colposo.
2.1.

Con un secondo motivo, il Fiacco denuncia il difetto di motivazione

della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto la pena non
era stata contenuta nel minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che i ricorsi siano infondati e vadano, pertanto,

1.
rigettati.

Inammissibile è la critica di Fiacco e Viorel sull’apparato motivazionale
della sentenza impugnata, perché le censure in merito alla ricostruzione dei

3

Il giudice di appello avrebbe errato nella determinazione della pena,

fatti sulla base delle immagini del sistema di videosorveglianza si
concretizzano nella confutazione delle valutazioni di merito fatte nelle
sentenze di primo e secondo grado, in ordine al significato dei movimenti del
Fiacco e del Serban.
I giudici di primo e secondo grado hanno argomentato sulla base di
documenti video, che mostrano gli imputati giungere a bordo di due motocicli
(uno dei quali provento di furto ai danni di Modesti Francesco), portando con
sé una tanica di colore bianco.

si allontanano a bordo dei motorini e si nota il chiarore delle fiamme che
danneggiano quattro auto, tre motocicli ed un ciclomotore; fiamme poi
spente alle 22.20 dai vigili del fuoco.
In questa sede le considerazioni sulla possibile natura colposa della
condotta per una incauta manovra nel sottrarre benzina dalle auto in sosta
al fine di rifornire i propri motorini privi di benzina viene correttamente
disattesa dai giudici per il fatto oggettivo che si vede l’abbandono della tanica
senza che il motorino del Fiacco fosse stato rifornito, prima dell’intervento
della polizia giudiziaria. La considerazione è di per sé logica ed è immune
dalle censure svolte, che si risolvono quindi in un’inammissibile confutazione
del merito della valutazione delle prove fatta dai giudici di merito.

2.

Quanto al secondo motivo del ricorso del Serban, laddove lamenta

la mancata qualificazione del fatto come furto, anziché come ricettazione,
stante l’avvenuta confessione dell’imputato, rileva il Collegio che la
motivazione della sentenza impugnata sul punto è congrua, avendo i giudici
evidenziato la genericità della confessione che impedisce di apprezzarne la
veridicità; se fosse stata vera, infatti, il Serban avrebbe riferito almeno le
circostanze di tempo e di luogo nelle quali il furto sarebbe stato effettuato.
Inoltre, è costante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che
considera la mera detenzione del bene di provenienza furtiva sufficiente per
ritenere integrata la prova del delitto di ricettazione, in assenza di prova
contraria: Sez. 2, n. 26063, del 18/03/2009, Pala, Rv. 244721.

3.

Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici hanno motivato in

modo adeguato il diniego delle attenuanti generiche del Serban, in
considerazione della gravità del fatto dannoso e pericoloso, ampiamente
descritto in sentenza e dell’irrilevanza dell’unico elemento consistente nella
sua incensuratezza.

4

I giudici danno atto che dopo aver utilizzato e abbandonato la tanica, i due

3.1.

I riferimenti fatti dal giudice a tale gravità contenuti nella parte

descrittiva del fatto e della sua ricostruzione permettono di considerare
assolto in modo adeguato l’obbligo motivazionale sulla determinazione della

pena base. Questa non è al di sopra dei massimi edittali, essendo stato
riqualificato il fatto di cui al capo a) nell’art. 648, secondo comma, cod. pen.
che prevede una pena massima di anni sei ed avendo il giudice di appello
indicato la pena base in anni tre e mesi sei di reclusione per il Serban ed in
anni due e mesi sei per il Fiacco, per il quale il reato più grave viene

continuazione e la successiva riduzione per il rito.
Pertanto, anche la critica del Serban, contenuta nell’ultima pagina del
ricorso, sul superamento del limite edittale della pena è infondata.
3.2. Quanto al trattamento sanzionatorio del Fiacco, i giudici nell’intera
sentenza hanno fornito una sufficiente motivazione sulla gravità del fatto,
facendo riferimento all’ora notturna di commissione del reato e alla
condizione personale di sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di
via obbligatorio, al numero di veicoli bruciati sulla pubblica via, fino a
qualificare (già in primo grado) il gesto compiuto come “vile”.
La pena inflitta appare quindi proporzionata al fatto, così come descritto
dai giudici, ed è coerente con gli argomenti svolti nella motivazione anche in
ordine alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 424 cod. pen.

4.

I ricorsi vanno pertanto rigettati, con le conseguenze sul piano della

condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 16/03/2018.

individuato nell’art. 424 comma 2 cod. pen., con l’aumento per la

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