Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17445 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17445 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCIUTO GIOVANNI N. IL 21/03/1953
avverso l’ordinanza n. 107/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

La Corte Suprema di Cassazione, VII sezione penale

Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, che per quanto ancora rileva nel presente
giudizio, ha rigettato l’istanza proposta da Sciuto Giovanni di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc pen. relativamente a tutti i reati
oggetto della richiesta per la ritenuta carenza di elementi indicativi della effettiva
sussistenza dell’Invocata identità del disegno criminoso;

già posti a base dell’istanza e l’incongruità delle argomentazioni addotte a ragione
del rigetto parziale (distanza temporale tra i fatti oggetto della prima sentenza di
condanna e quelli oggetto della seconda e della terza sentenza);

ritenuta l’Inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, esaurendosi le
censure nella reiterazione di prospettazionì già congruamente dIsattese dal giudice
di merito, che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche se della stessa indole,
tossicodipendenza) ad integrare di per sé, l’identità del disegno criminoso ex art.
81, 1 cpv., cod. pen.;

considerato in particolare che consolidata è l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di
profitto) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato;

ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui
all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, Il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti – nel caso in
esame motivatamente esclusa – od all’identità od analogia dei titoli di reato, indici,
per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso
unitario.

P.Q.M.

c(L-,

visto il ricorso con cui si denuncia vizio di motivazione, ribadendosi gli assunti

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

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