Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17444 del 27/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17444 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Milano co ,”–Zns3 •
1) Ponych Iaroslav, nato il 15/05/1992;

Avverso la sentenza emessa il 17/11/2015 dal Giudice di Pace di Como;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa
Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Como dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Yaroslav Ponych per il reato ascrittogli ai sensi
dell’art.

10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi trattenuto nel

territorio italiano in violazione delle norme del testo unico sull’immigrazione,
ritenendo il fatto contestato all’imputato di particolare tenuità.

Corte di appello di Milano ricorreva per cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n.
274.
Si deduceva, in particolare, che la sentenza impugnata non aveva esplicitato
le ragioni che inducevano a ritenere sussistente nel caso di specie la lieve entità
del fatto di reato contestato al Ponych, sia sul piano oggettivo sia sul piano
soggettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Milano è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che l’esclusione della procedibilità per le
ipotesi di particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000,
nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace – di cui nel caso di specie ha
beneficiato Yaroslav Ponych

è applicabile al reato di ingresso e soggiorno

illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oggetto di contestazione, come
statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che, sul punto, richiama
espressamente la sentenza della Corte costituzionale 5 luglio n. 2010 n. 250
(Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825).
La Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto che la mancata previsione del
giustificato motivo nel reato di cui all’art.

10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998,

contestato a Ponych, non comporta violazione del principio di uguaglianza
sancito dall’art. 3 Cost., in quanto per questa ipotesi opera lo strumento di
moderazione dell’intervento sanzionatorio rappresentato dall’istituto
dell’improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 del d.lgs. n.
274 del 2000, reso applicabile dall’attribuzione della competenza per tale reato al
giudice di pace. L’applicazione di questo istituto, al contempo, è subordinata a
una verifica dei suoi presupposti, essendo tale strumento moderatore riferibile a
2

2. Avverso tale sentenza la Procura generale della Repubblica presso la

varie ipotesi, quali l’esiguità dell’offesa all’interesse tutelato, la natura
occasionale della violazione, il ridotto grado di colpevolezza, il pregiudizio che il
procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia o di salute dell’imputato (Sez. 1, n. 13412 dell’08/03/2011, Prisecari,
Rv. 249855).
Tenuto conto di questi parametri, la motivazione del provvedimento
impugnato risulta adeguata, avendo il Giudice di Pace di Como esplicitato in
modo corretto le ragioni che imponevano di applicare, in favore di Ponych, l’art.

Questi parametri, nel caso di specie, riguardavano la lievità e l’occasionalità
dell’illecito contestato, conseguenti al fatto che, al momento del controllo dal
quale traeva origine il presente procedimento, il permesso di soggiorno di
Ponych era scaduto da pochi giorni, con la conseguenza che la sua permanenza
illecita nel territorio dello Stato italiano si era concretizzata in un arco temporale
ristretto.
La congruità di questi richiami alle risultanze processuali, al contrario di
quanto dedotto dalla parte ricorrente, non determina alcuna incertezza sulle
ragioni che avevano indotto il Giudice di pace di Como a ritenere sussistente la
lieve entità del fatto illecito contestato a Ponych, tanto con riferimento alla
gravità del reato, quanto con riferimento alla condizione soggettiva
dell’imputato.

3. Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto
dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 27/02/2018.

34 del d.lgs. n. 274 del 2000.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA