Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17443 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17443 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUTRARO MORGAN nato il 04/12/1987 a VITTORIA

avverso la sentenza del 11/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI
NARDO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 11.4.2017 la Corte di appello di Catania
ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 12.4.2016 dal giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, che aveva ritenuto Cutraro
Morgan colpevole dei reati di tentato omicidio, porto ingiustificato di un taglierino
e inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale, commessi in data

2.

Contro tale provvedimento, il difensore dell’imputato ha proposto

ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione
in

relazione

alla

applicazione

della

recidiva

reiterata,

specifica

e

infraqui nquen na le.

3. Il motivo proposto risulta formulato genericamente e quindi il ricorso
va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente si è limitato a contestare la fondatezza della ritenuta
applicazione della recidiva, sul rilievo che il fatto era stato determinato da
movente passionale in discontinuità rispetto alle causali dei precedenti reati, pur
specifici.
Il motivo, peraltro, non si confronta con la motivazione della applicazione
della recidiva, data da entrambe le sentenze di merito, che hanno valorizzato,
nella prospettiva della maggiore capacità a delinquere evidenziata dal nuovo
reato, la prossimità temporale rispetto ai precedenti, la gravità del nuovo reato,
la contestualità del fatto rispetto alla sottoposizione alla sorveglianza speciale.
L’assenza di correlazione degli argomenti proposti dal ricorso rispetto alla
motivazione data dalle sentenze di merito rende il motivo inammissibile per
genericità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa
equo determinare in C 2.000, 00.

2

14.8.2015, riducendo la pena inflitta ad anni otto e mesi sei di reclusione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 27.2.2018.

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