Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17443 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17443 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALEVREE
PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
nei confronti di:
1) CHEIKH NDIAJE N. IL 01/01/1969 tek

avverso la sentenza n. 225/2010 GIUDICE DI PACE di PESCARA, del
29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 settembre 2011 il Giudice di pace di Pescare ha
dichiarato Cheikh Ndiaje responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286
del 1998, introdotto dalla legge n. 94 del 2009, per essersi trattenuto nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sulla disciplina della

alla pena di euro 3.400,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il Procuratore
Generale presso la Corte d’appello dell’Aquila che ne ha chiesto l’annullamento
sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato difetto di motivazione e
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod. pen.,
deducendo che il riconoscimento delle attenuanti generiche era avvenuto solo in

ragione della incensuratezza dell’imputato e senza indicare gli elementi atti a
giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, non ricorrendo la violazione di
legge e il vizio di motivazione denunciati dal ricorrente.
2. In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice
non ha l’obbligo di procedere a un analitico esame dei criteri elencati nell’art.
133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di fornire un’analitica
motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati oggettivi o soggettivi idonei
a evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito
nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare conforme a tali principi,
poiché la concessione delle attenuanti generiche ha, all’evidenza, fondamento
esplicito nell’assenza di precedenti penali e implicito nella natura della
violazione, che è stata descritta e attribuita, e nel tipo di sanzione, che è stata
inflitta.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2

immigrazione, e l’ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA