Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17442 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17442 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PETRICCA DAVID N. IL 24/08/1969
avverso l’ordinanza n. 2770/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di
Roma, decidendo sulle istanze proposte da Petricca David, in atto detenuto
presso la Casa di reclusione di Rebibbia in esecuzione della pena di anni sei,
mesi tre e giorni cinque di reclusione di cui al provvedimento di cumulo del P.M.
di Roma del 12 maggio 2011, ha dichiarato inammissibili le richieste di

della pena ai sensi dell’art. 90 dello stesso d.P.R. e ha rigettato la richiesta di
differimento della esecuzione della pena per motivi di salute.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
dei suoi difensori, il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha denunciato violazione dell’art.505, comma 1. lett.
d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata

da idonea perizia volta alla verifica della compatibilità delle sue condizioni
psicopatologiche con il regime carcerario.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Tribunale, procedendo a corretta applicazione dei principi di diritto,
esattamente interpretati, e facendo riferimento ai dati fattuali disponibili, fondati
sugli esiti della relazione sanitaria in atti, ha ritenuto che le condizioni di salute
del condannato, valutata la sua richiesta di differimento della esecuzione della
pena ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, cod. proc. pen., non erano
incompatibili con il regime carcerario, avuto riguardo agli esiti della osservazione
psichiatrica, svolta dal 5 settembre al 5 dicembre 2011, e alla fronteggiabilità
delle condizioni psicopatologiche in regime penitenziario, con costante
monitoraggio clinico-comportamentale.
In tale ragionevole e congruo iter argomentativo, il Tribunale non ha
prescisso dal valorizzare la sufficienza delle emergenze della relazione sanitaria e
la non necessità di accertamento peritale per la verifica delle condizioni cliniche.
A fronte di tali argomentazioni, il ricorso è nella sostanza generico, perché si
è limitato a dedurre la gravità del quadro patologico e la necessità di un
accertamento peritale, già motivatamente escluso, senza invocare né un
immediato pericolo di vita, né un’effettiva incompatibilità con l’ambiente

affidamento in prova ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e di sospensione

carcerario e neppure uno scadimento fisico sotto la soglia minima di dignità
umana, e, nella contestazione della lettura delle risultanze probatorie, è
largamente volto a una non consentita rilettura in fatto della vicenda.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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