Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17440 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17440 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE gE~22FEE
PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
nei confronti di:
1) SINGH KULDEEP N. IL 19/08/1986 44e.,f
avverso la sentenza n. 179/2011 GIUDICE DI PACE di PESCARA, del
28/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 settembre 2011 il Giudice di pace di Pescara ha
dichiarato Singh Kuldeep responsabile del reato di cui all’art.

10-bis digs. n.

286 del 1998, inserito dalla legge n. 94 del 2009, per essersi trattenuto nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sulla disciplina della

alla pena di euro 3.500,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte d’appello dell’Aquila che ne ha chiesto l’annullamento
sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato difetto di motivazione e
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod. pen.,
deducendo che il riconoscimento delle attenuanti generiche era avvenuto senza
alcuna motivazione, e quindi presumibilmente solo in ragione della
incensuratezza, senza la indicazione degli elementi atti a giustificare la
mitigazione del trattamento sanzionatorio.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, non ricorrendo la violazione di
legge e il vizio di motivazione denunciati dal ricorrente.
2. In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice
non ha l’obbligo di procedere a un analitico esame dei criteri elencati nell’art.
133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di fornire un’analitica
motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati oggettivi o soggettivi idonei
a evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito
nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare conforme a tali principi,
poiché la concessione delle attenuanti generiche, in accoglimento delle concordi
conclusioni delle parti sul punto, ha, all’evidenza, fondamento implicito nella
natura della violazione, che è stata descritta e attribuita, e nel tipo di sanzione,
che è stata inflitta.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2

immigrazione, e l’ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

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