Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17439 del 29/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 17439 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA
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sul ricorso proposto da:
CIAVARRONI ALESSANDRO nato il 21/06/1976 a TERNI
avverso la sentenza del 22/12/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
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Data Udienza: 29/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciavarroni Alessandro ricorre in proprio per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la condanna resa dal
Tribunale di Terni per il reato di cui all’art.73 D.P.R.n.309/90.
L’impugnazione é inammissibile.
L’odierno ricorso, depositato 1’8 gennaio 2018 dal Ciavarroni, detenuto presso la casa
Circondariale di Terni, è successivo al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge
della parte a proporre personalmente il ricorso per cassazione (art.1, comma 63).
Va pertanto pronunciata la inammissibilità del ricorso.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della
somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 marzo 2018
Il ConsiIV4.stensore
Carla
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Il Presidente
Rocco Marco
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23 giugno 2017, n.103 che ha modificato l’art.613 c.p.p. eliminando la legittimazione