Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17439 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17439 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NERONI STEFANO N. IL 04/04/1960
avverso l’ordinanza n. 5669/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di Roma
ha respinto la richiesta di affidamento in prova in casi particolari avanzata, a
norma dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, da Neroni Stefano, in assenza dei
presupposti per il suo accoglimento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione il
condannato, detenuto presso la Casa di reclusione “Rebibbia”, ai sensi dell’art.

di fiducia.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, riservati nella dichiarazione al difensore, non risultano
presentati.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore

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