Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17438 del 29/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 17438 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA

u’2.(51/J)RAS2A
sul ricorso proposto da:
BAFFOUN KAMEL nato il 26/09/1957 a TUNISI( TUNISIA)

avverso la sentenza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;

Data Udienza: 29/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Baffoun Kamel ricorre in proprio per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe
recante la condanna per i reati di cui agli artt.590 c.p.p e 189 CdS.
L’impugnazione é inammissibile.
La sentenza impugnata, e di conseguenza l’odierno ricorso, sono successivi al 3
agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103 che ha
modificato l’art.613 c.p.p. eliminando la legittimazione della parte a proporre

Va pertanto pronunciata la inammissibilità del ricorso.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della
somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 marzo 2018

Il Consi
Carla

tensore
ichetti

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

personalmente il ricorso per cassazione (art.1, comma 63).

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