Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17438 del 29/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 17438 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA
u’2.(51/J)RAS2A
sul ricorso proposto da:
BAFFOUN KAMEL nato il 26/09/1957 a TUNISI( TUNISIA)
avverso la sentenza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
Data Udienza: 29/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Baffoun Kamel ricorre in proprio per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe
recante la condanna per i reati di cui agli artt.590 c.p.p e 189 CdS.
L’impugnazione é inammissibile.
La sentenza impugnata, e di conseguenza l’odierno ricorso, sono successivi al 3
agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103 che ha
modificato l’art.613 c.p.p. eliminando la legittimazione della parte a proporre
Va pertanto pronunciata la inammissibilità del ricorso.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della
somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 marzo 2018
Il Consi
Carla
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Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta
personalmente il ricorso per cassazione (art.1, comma 63).