Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17437 del 29/03/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17437 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAPPALA ROBERTO nato il 16/03/1978 a CATANIA
avverso la sentenza del 17/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
hett-e/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
che conclude per il rigetto del ricorso.
Data Udienza: 29/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 17 gennaio 2018, rigettava l’appello
proposto dal difensore di Zappalà Roberto avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del
medesimo Tribunale aveva rigettato l’istanza di revoca e/o sostituzione della misura
cautelare inframuraria, disposta in aggravamento di quella degli arresti domiciliari presso
la comunità terapeutica “Casa dei Giovani” di Bagheria, in conseguenza delle numerose
trasgressioni alle regole della vita comunitaria di cui l’imputato si era reso responsabile.
dagli operatori e dalla direzione della Comunità, sussistevano i presupposti per
l’aggravamento disposto dal G.I.P.; quanto alla possibilità di ripristinare la precedente
misura, in considerazione del tempo trascorso in stato di custodia carceraria, reputavano
che la richiesta non potesse essere esaminata in assenza di documentazione attestante la
disponibilità di una comunità ad accogliere lo Zappalà.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore . di fiducia,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione dell’impugnata ordinanza in
relazione all’art.276 c.p.p. e all’art.89 D.P.R.n.309/90. Osserva che nella specie non
sussisteva alcuno dei presupposti previsti dall’art.89, comma 3, D.P.R.n.309/90 per
disporre l’aggravamento della misura e che non poteva essere ascritta allo Zappalà la
mancata attestazione di disponibilità di altra comunità terapeutica, essendo in corso la
procedura di ammissione presso la Comunità Myrhiam, documentata dalla difesa ai fini di
un rinvio dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con riferimento alla doglianza relativa all’aggravamento della misura, il Tribunale
del Riesame ha richiamato il contenuto della relazione del 9 giugno 2017, nella quale il
responsabile della comunità terapeutica “Casa dei Giovani” aveva riferito che lo Zappalà
non aveva avviato affatto un consapevole percorso riabilitativo rispetto allo stato di
tossicodipendenza, ma si era invece contraddistinto per lo scarso senso di responsabilità
e di interesse per il programma intrapreso, rendendosi responsabile in particolare di due
episodi indicativi della sua incapacità di rispettare le regole della vita comunitaria. Il
predetto, infatti, era stato trovato in possesso di un telefono cellulare, contravvenendo al
divieto in vigore all’interno della Casa, e, in un’altra occasione, aveva cercato di falsare
l’esito degli esami clinici volti alla verifica dei cataboliti urinari, utilizzando urine di
un’altra persona. Lo Zappalà, inoltre, sempre in base a quanto attestato nella citata nota,
Rilevavano in primo luogo i giudici del riesame che, sulla scorta di quanto rassegnato
aveva ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti sia prima dell’ingresso in
comunità sia durante la permanenza in detta struttura.
Di qui la decisione di mantenere l’aggravamento della misura carceraria disposta dal
G.I.P.
Il ragionamento dei giudici del riesame è immune dai vizi di violazione di legge e
difetto motivazionale denunciati dall’odierno ricorrente, atteso che il Tribunale,
interpretando in maniera logica ineccepibile le circostanze poste al suo esame, ha
valutato correttamente in maniera negativa il comportamento tenuto dall’imputato che
3. Quanto alla possibilità di ripristinare la precedente misura in considerazione del
tempo trascorso in stato di custodia carceraria, l’impugnata ordinanza sottolinea che lo
Zappalà non aveva ancora ottenuto la disponibilità di un’altra struttura residenziale,
nonostante il differimento di circa due mesi disposto all’uopo alla precedente udienza.
Anche se vi era stata una ulteriore richiesta di rinvio da parte del difensore, la Corte,
stante quanto già argomentato in ordine ai gravi comportamenti trasgressivi posti in
essere dall’imputato, ha ravvisato una mancanza di autodisciplina incompatibile con
l’applicazione della misura degli arresti domiciliari anche in diversa comunità terapeutica.
4.
Per tali considerazioni il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.
Segue a cura della cancelleria la comunicazione ex art.94 disp.att.c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art.94 c.1 ter disp.att. del c.p.p.
Così deciso in Roma il 29 marzo 2018
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Il Presidente
Roccq Marco Blaio-v
aveva portato dell’applicazione dell’art.89, comma 3, D.P.R.n.309/90.