Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17437 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17437 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) COSENZA GIACOMO N. IL 15/03/1973
avverso l’ordinanza n. 6160/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
SIRACUSA, del 25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto
otto epi- che Il Magistrato di sorveglianza di Siracusa, con provvedimento emesso ittS4icemlara2044, rigettava, per quanto specificamente ancora rileva nel presente giudizio di
legittimità, il reclamo ex art. 35 ord. pen. proposto da Cosenza Giacomo, detenuto
presso la Casa circondariale di Siracusa, in relazione a comportamenti
dell’Amministrazione penitenziaria ritenuti lesivi dei suoi diritti (mancata effettuazione di

espletata (nota della direzione carceraria) era emerso che sino al momento del
trasferimento del detenuto, i colloqui con i familiari erano stati effettuati regolarmente
(In numero di nove tra il maggio ed il luglio 2011) e quanto alla convivente, che
l’effettuazione del colloqui, per altro neppure richiesti, era impedita dallo stato di
detenzione della stessa, in altro istituto di pena;

– che avverso l’indicato provvedimento ha proposto impugnazione personalmente il
detenuto, con atto diretto al medesimo ufficio di sorveglianza, nel quale il medesimo,
oltre a ribadire la sussistenza delle ulteriori disfunzioni denunziante (specie quelle
relative alla somministrazione di farmaci) – la cui sussistenza, per altro, non risulta
negata nel provvedimento impugnato – deduce altresì la fondatezza del reclamo, anche
relativamente alla mancata effettuazione di alcuni colloqui con i familiari, dichiarandosi
disponibile a fornire le prove di quanto affermato;

Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti dalla legge
nel giudizio di legittimità;

– che il provvedimento impugnato, avendo il magistrato di sorveglianza, all’esito degli
accertamenti disposti, diffusamente illustrato le ragioni per cui il trattamento
penitenziario riservato al Cosenza non poteva ritenersi lesivo del diritti del detenuto
relativamente all’effettuazione dei colloqui con i suoi familiari (piunto 1 del reclamo)
risulta adeguatamente e logicamente motivato e resiste, pertanto, alle censure
sviluppate in ricorso, attraverso le quali non si denunziano effettivi profili di illegittimità,
non indicando il ricorrente specifici e verificabili elementi atti a dimostrare la non
veridicità dei dati forniti dall’amministrazione penitenziarla ed apprezzati dal giudice di
merito;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al

colloqui, vuoi con i suoi familiari vuoi con la convivente), e ciò in quanto dall’istruttoria

versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in C
1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

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