Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17436 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17436 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA

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sul ricorso proposto da:
COMUNE ROBERTOnato il 01/06/1989 a TORINO

avverso l’ordinanza del 10/01/2018 della CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sertéite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 29/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Comune Roberto, tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello
proposto avverso la sentenza del Tribunale di Asti, che ne aveva pronunciato la condanna
per il reato di guida in stato di ebbrezza.
A motivo dell’impugnazione lamenta violazione di legge per contraddittorietà e/o
manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza, relativamente

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Giova rimarcare, in base a giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, che
l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei
motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto
alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, fermo
restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente
proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel
provvedimento impugnato (S.U., n.8825 del 27/10/2016, dep.22/2/2017, Rv.268822;
Sez.3, n.38683 del 26/4/2017, Rv.270799).

3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che la difesa non avesse
avanzato censure specifiche rispetto alle motivazioni poste dal primo giudice a sostegno
della decisione e non si era confrontato con le ragioni che avevano condotto
all’affermazione di penale responsabilità ed al trattamento sanzionatorio, compreso il
diniego della sospensione condizionale della pena.
Sotto il primo profilo, a fronte di un appello in cui si era chiesta l’assoluzione per
mancanza di consenso al prelievo ematico e per mancato avviso al difensore, la Corte ha
valorizzato le argomentazioni del Tribunale in cui erano indicate le condizioni di salute del
Comune, che avevano imposto il suo ricovero in ospedale, e riportate le prove
testimoniali dalle quali era emerso sia il consenso prestato al prelievo sia il previo avviso
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Quanto alla misura della pena irrogata ed al diniego dei benefici, i giudici di appello
hanno rilevato che la difesa, nell’atto di gravame, aveva fatto genericamente richiamo
alla occasionalità del fatto, alla modesta velocità dell’auto ed all’assenza di pericolo di
reiterazione del reato, non confutando quanto invece espressamente considerato dal

alla richiesta di concessione dei benefici di legge.

primo giudice sulla particolare gravità del fatto e delle sue conseguenze, elementi che
non consentivano un giudizio prognostico positivo sulla futura commissione di altri reati.
Si tratta di argomentazioni corrette e puntuali, immuni dalle odierne censure.

3. Per tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore
della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 marzo 2018

Il Consigl
Carla

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Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

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sent.n.18672000).

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