Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17436 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17436 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BEVILACQUA ROCCO N. IL 01/03/1969
avverso l’ordinanza n. 1424/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARD10;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 dicembre 2011, la Corte d’appello di L’Aquila ha
dichiarato, in camera di consiglio, inammissibile l’appello proposto dall’imputato
Bevilacqua Rocco avverso la sentenza del 6 febbraio 2008 del Tribunale di
Pescara, che aveva condannato il medesimo per il reato di cui all’art. 9 legge n.
1423 del 1956.
La Corte, a ragione della decisione, osservava che l’appellante aveva dedotto

riduzione della pena inflitta, senza correlazione critica con le ragioni argomentate
della sentenza impugnata.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla
base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. peri., violazione degli artt. 591, 581 lett. c), 597 n. 3, 4
e 5 cod. proc. peri. e 133 e 62-bis cod. pen., in dipendenza della genericità della
motivazione adottata, tale da vanificare il diritto costituzionalmente garantito di
due gradi di giudizio di merito.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile in rito perché proposto, ai sensi dell’art. 591,
comma 2, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità
della impugnazione e costituente come tale provvedimento conclusivo – idoneo a
produrre l’effetto del giudicato – della fase promossa con il gravame e preclusivo
di ulteriori attività processuali che a tale fase possano riferirsi.
2. Le censure sono, invece, manifestamente infondate nel merito, giacché
l’obbligo del giudice di fornire una risposta alle questioni proposte trova limite
nella inammissibilità della doglianza, che impedisce di configurarla alla stregua di
“motivo”, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. peri.
Nella specie, i motivi di appello sono stati considerati aspecifici per essere
apodittici e congetturali a fronte della motivazione argomentata della decisione
impugnata in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della
pena.
Né tale rilievo dell’ordinanza impugnata è contrastato dalle deduzioni
critiche della difesa quanto alla contestata correttezza – con l’atto di appello – del
disposto trattamento sanzionatorio, a oro volta del tutto generiche.

genericamente la concedibilità delle attenuanti generiche, con richiesta di

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile; con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pàgamento delle

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