Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17435 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17435 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA

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sul ricorso proposto da:
GISHTI ILIR nato il 17/07/1988 a LUSHNJE( ALBANIA)

avverso la sentenza del 31/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TRANI
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/se,Ptite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 29/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.U.P. del Tribunale di Trani, con sentenza in data 31 ottobre 2017, definendo
ex art.444 c.p.p. il procedimento a carico di Gishti Ilir per plurime cessioni di sostanze
stupefacenti, condotte aggravate dalla recidiva infraquinquennale, applicava all’imputato
la pena concordata tra le parti a titolo di aumento per la continuazione con analogo reato
definito con precedente sentenza di patteggiamento n.111/2015, divenuta irrevocabile il
27/3/2015, rideterminando complessivamente la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed

concesso con la citata sentenza n.111/2015.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia,
lamentando errata quantificazione della pena in violazione dell’art.188 disp.att.c.p.p.
Osserva che nella pena irrogata, l’aumento per il concorso esterno è stato applicato sulla
pena finale del primo patteggiamento, con la conseguenza che l’imputato non ha
beneficiato della riduzione prevista per la scelta del rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso è manifestamente infondato.

2. Deve in primo luogo essere osservata la inconferenza del richiamo all’art.188
disp.att.c.p.p., che attiene alla possibilità di applicazione della disciplina del reato
continuato da parte del giudice dell’esecuzione, su richiesta dell’imputato o del pubblico
ministero, in caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti
pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, secondo le modalità ed i
limiti indicati dalla norma medesima.
Ciò posto, e richiamato l’art.448 bis c.p.p. che consente il ricorso per cassazione
avverso la sentenza di patteggiannento solamente – per quanto qui interessa – in caso di
illegalità della pena, deve escludersi che il giudice di primo grado sia incorso in tale
violazione di legge.
Le parti infatti, secondo quanto emerge nel provvedimento impugnato, si erano
accordate per una pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed C 3.000,00 di multa da
porsi in continuazione con la pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed C 4.000,00 di
multa, irrogata con una precedente condanna sempre per violazione della disciplina in
tema di stupefacenti. Si era così pervenuti alla pena finale complessiva di anni 2 e mesi 2
di reclusione ed C 7.000,00 di multa.

C 7.000,00 di multa, con revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale

L’accordo raggiunto dalle parti sulla pena in continuazione e recepito dal giudice ha
ragionevolmente tenuto conto, anche se in modo non esplicitato, della riduzione per il
rito, circostanza che esclude il vizio di illegalità della pena.

3. Per tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore
della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 marzo 2018

Il Consigli 1 rCari.

stensore
n ichetti

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

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sent.n.18672000).

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