Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17434 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17434 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) INDORATO FILIPPO N. IL 09/12/1965
avverso la sentenza n. 1384/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 settembre 2011 la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza del 25 febbraio 2011 del Tribunale di Catania, che aveva
dichiarato Indorato Filippo colpevole del reato previsto dall’art. 9, comma 2,
legge n. 1423 del 1956 e l’aveva condannato, ritenuta la contestata recidiva,
reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni uno e mesi otto di

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due
motivi, con i quali ha dedotto, rispettivamente, inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado,
parzialmente fondata su atto non utilizzabile, rappresentato dalle dichiarazioni
rese da esso ricorrente all’udienza di convalida del suo arresto senza gli avvisi di
cui all’art. 64 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione in ordine alla chiesta
esclusione dell’aumento a titolo di continuazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La deduzione sviluppata con il primo motivo, attinente alla intervenuta
utilizzazione di un atto non utilizzabile, si scontra con l’adeguata argomentazione
della Corte d’appello, che, in modo non implausibile, ha rimarcato, in continuità
argomentativa con la sentenza di primo grado, che ha confermato, che la stessa
era fondata su elementi probatori diversi dall’esame reso dall’imputato e che, in
forza di tali elementi inconfutabili e non censurati, la motivazione, anche non
tenendo conto del detto contestato esame, era regolare e compiuta.
3. Né è più specifica la censura svolta con il secondo motivo, poiché il
contestato aumento a tolo di continuazione, che non risulta neppure sottoposto
alla Corte d’appello in sede di gravame di merito, attiene a una affermata
duplicazione dei fatti (violazione dell’obbligo di presentazione alla P.G. e
violazione dell’obbligo di soggiorno per irreperibilità), che non corrisponde alla
violazione contestata.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
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reclusione.

contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

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