Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17433 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17433 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: MENICHETTI CARLA

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sul ricorso proposto da:
GIGLIO MASSIMO parte offesa nel procedimento
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avverso il decreto del 28/06/2016 del GIP TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sekntite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 29/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto 28 giugno 2016 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su conforme
richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di ignoti, iscritto
per i reati di cui agli artt.590 c.p. e 189 CdS.
Propone ricorso il difensore di fiducia e procuratore speciale di Massimo Giglio,
persona offesa nel procedimento, denunciando inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità, per omessa notificazione della richiesta del P.M. e conseguente

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente adduce a motivo dell’impugnazione la violazione dell’art.408 c.p.p.,
poiché il decreto di archiviazione era stato disposto senza che, in qualità di persona
offesa, gli venisse previamente notificata la relativa richiesta formulata dal P.M. Allegato
al ricorso l’atto di querela con espressa richiesta “di essere informato dell’iter del
procedimento ai sensi dell’art.408 c.p.p.”
Secondo univoca giurisprudenza di questa Corte, l’omesso avviso della richiesta di
archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del
contraddittorio e la conseguente nullità ex art.127, comma quinto, c.p.p. def decreto di
archiviazione, impugnabile appunto con ricorso per cassazione, nel termine ordinario di
quindici giorni decorrente dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del
provvedimento (in tal senso, ex nnultis, Sez.4, n.22227 del 21/4/2016, Rv.267279;
Sez.5, n.38758 del 25/5/2015, Rv.265670).
Nella specie il ricorso, depositato il 15.6.2017, deve ritenersi tempestivo il quanto il
decreto di archiviazione, come emerge dagli atti, non venne mai comunicato alla persona
offesa, che ne venne a conoscenza il 31.5.2017 a seguito di richiesta di informazioni
presentata alla segreteria del P.M. ex art.335 c.p.p. ed ebbe la possibilità di accedere al
fascicolo processuale il 9.6.2017.
2. Ne deriva l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 29 marzo 2018
Il Consigli -r ; s nsore
Carla

T chetti

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

preclusione del diritto a proporre tempestiva opposizione.

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