Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17433 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17433 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CORIFEO LUCA N. IL 14/04/1978
avverso la sentenza n. 560/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Kf7

Data Udienza: 06/12/2012

I

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 gennaio 2011, corretta nel dispositivo con ordinanza
del 4 aprile 2011, la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del 18
gennaio 2007 del Tribunale di Ragusa – sezione distaccata di Vittoria, che aveva
dichiarato Corifeo Luca colpevole del reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n.
1423 del 1956, e l’aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti

reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza e/o erronea
applicazione dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956 e mancanza di motivazione, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e al suo accertamento concreto.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli arte 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che

all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza
di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la
motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di
completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n.
25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. 6, n.
15107 del 17/12/2003, dep. 30/03/2004, Criaco e altro, Rv. 229305; Sez. U, n.
25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Nella specie, il ricorrente, pur denunciando formalmente anche una
violazione di legge con riferimento alla carenza dell’elemento soggettivo del dolo
richiesto per la sussistenza del contestato reato, ha chiesto la rilettura del
quadro probatorio, e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile
invece in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione,
quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie
2

generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto di

- una sua chiara coerenza argomentativa e sia congrua, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di violare la prescrizione, a lui imposta con il
provvedimento applicativo della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di
soggiorno, di non allontanarsi dal centro abitato del comune di residenza
(Comiso), atteso il suo controllo lungo la strada provinciale di collegamento di
detto comune con quello di Vittoria, mentre trasportava – alla guida della sua
motoape – materiale ferroso in compagnia di soggetto pregiudicato.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna

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