Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17432 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17432 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DAWAN DANIELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHERUBINI ANDREA nato il 24/05/1988 a ROMA

avverso l’ordinanza del 15/01/2018 del TRIB. LIBERTA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che conclude per
l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato CINQUEGRANA MARCO del foro di ROMA in difesa di
CHERUBINI ANDREA che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 22/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Andrea CHERUBINI, in custodia cautelare in carcere per detenzione a fine di
spaccio e cessione di sostanza stupefacente nonché per detenzione illecita e ricettazione
di una pistola provento di furto, propone, tramite il difensore, ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame dell’ordinanza di
custodia cautelare dallo stesso richiesto.
Il Tribunale evidenziava, in particolare, come, presso l’abitazione della nonna del

ricorrente, siano stati rinvenuti oltre alla cocaina, al materiale di confezionamento della
sostanza, un coltellino a serramanico, anche una pistola a tamburo risultata provento di
furto e le relative munizioni e come il tutto fosse custodito all’interno di un vano
successivamente aperto (dagli operanti) con le chiavi trovate in possesso del ricorrente.

3.

Col primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’aggravante specifica

di cui all’art. 80 lett. d) contestata con il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90. Il
Tribunale, invero, l’aveva ritenuta integrata reputando sufficiente la mera contestualità
temporale tra il possesso dello stupefacente e la detenzione dell’arma.
Rileva come dallo stesso verbale d’arresto risultasse, invece, che la condotta di
cessione dello stupefacente si era tenuta in un luogo completamente diverso da quello
ove era conservata la pistola. La detenzione dell’arma appare, pertanto, assolutamente
disgiunta dall’attività di cessione della sostanza.
Con il secondo motivo, deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in
relazione agli art. 309 e 274 lett. c) cod. proc. pen., dolendosi di una motivazione
generica in punto di pericolo di reiterazione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
2. Costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, peraltro esattamente
richiamata dal giudice del riesame, ha ribadito che l’aggravante di cui all’art. 80 lett. d)
del D. P.R. n. 309/1990 si fonda sul solo rapporto di contestualità temporale e di luogo
tra la detenzione dello stupefacente e quella dell’arma in capo alla stessa persona,
sicché il detentore possa eventualmente servirsene per difendere il possesso della
sostanza, e non richiede anche una contestualità causale alla realizzazione della
condotta di detenzione dello stupefacente. L’arma, infatti, non costituisce una
connotazione della condotta ma della persona che commette il fatto (cfr., Sez. 4, sent.
n. 5038 del 21/01/2011, Rv. 249574; Sez. 6, sent. n. 2819 del 28/01/1999, Rv.
212885; Sez. 3, sent. n. 11782 del 02/10/1998, Rv. 212413).
1

2.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, il Tribunale di Roma offre una motivazione
completa, congrua, precisa e logica della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato
nell’eventualità di sostituzione della misura in corso con gli arresti domiciliari. Ciò in
particolare evince dalla disponibilità del quantitativo di stupefacente rinvenuto, dal
materiale per il suo confezionamento e dalla detenzione illecita di un’arma la cui
provenienza delittuosa denota un inserimento del ricorrente in pericolosi contesti
criminali da cui questi, legittimamente avvalendosi della facoltà di non rispondere, non ha

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.
proc. pen.

Così deciso il 22 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Daniela Dawan
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Il Presidente
Patrizi Piccial

inteso dissociarsi.

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