Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17432 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17432 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BELLA FABRIZIO MARIO N. IL 06/06/1964
avverso la sentenza n. 868/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/06/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, deliberata il 16 giugno 2008, la
Corte di Appello di Catania ha confermato quella di primo grado, che aveva
ritenuto Bella Fabrizio Mario, sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, colpevole
del reato ascrittogli (art. 9 comma 10 legge 1423/56), per aver violato sino al 28
settembre 2005, le prescrizioni impostegli con il decreto applicativo della misura,

2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore
dell’imputato, chiedendone l’annullamento: essendo stato il reato contestato al
Bella qualificato dal primo giudice come contravvenzione, lo stesso, in quanto
commesso il 18 settembre 2005, deve ritenersi estinto per prescrizione, per
decorso del termine massimo, pari ad anni quattro e mesi sei.

Considerato in diritto
1. L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
Ferma restando la qualificazione giuridica dei fatti contestati al Bella come
contravvenzione, non più modificabile in assenza di impugnazione sul punto, la
deduzione del ricorrente circa la intervenuta prescrizione del reato si rivela
palesemente infondata ove si consideri, in fatto, che il termine massimo di
prescrizione del reato, commesso il 18 settembre 2005, non era ancora spirato
allorquando era stata deliberata la sentenza impugnata (16 giugno 2008) e che
nella giurisprudenza di questa Corte rappresenta principio assolutamente
consolidato quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cessazione proposto
unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata
e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla
medesima, in quanto viola Il criterio della specificità dei motivi enunciato nell’art.
581, lett.c) cod. proc. pen. ed esule dai casi in relazione ai quali può essere
proposto a norma dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 33542 del
27/06/2001 – dep. 11/09/2001, Cavalera, Rv. 219531).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

e segnatamente quella di non associarsi a pregiudicati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

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