Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17430 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17430 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBA VINCENZO nato il 20/01/1964 a GALLIPOLI

avverso l’ordinanza del 26/01/2008 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Udito il difensore
E’ presente l’avv. Calandra Salvatore del foro di Genova che chiede
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 15 febbraio 2018, il Tribunale del Riesame di
Genova ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Genova aveva applicato a Vincenzo Barba la misura
della custodia cautelare in carcere in relazione a reato p. e p. dall’art. 73, commi
1 e 4, d.P.R. 309/1990, commesso in Genova il 1 agosto 2017 e consistito

sostanza stupefacente del tipo hashish, che l’indagato si procurava presso
Antonino Fiumanò e Adriano Fiumanò Pacheco.
Il quadro indiziario a carico del Barba viene ricostruito, nell’ordinanza del
Tribunale del Riesame, sulla base di contatti che, sia in epoca antecedente, sia in
epoca successiva, intercorrevano tra l’indagato e i due personaggi che gli
rifornivano lo stupefacente: vi é ad esempio un ampio riferimento del Collegio
ligure all’episodio dell’8 settembre 2017, in occasione del quale il Barba veniva
sorpreso in flagrante detenzione di 1084 grammi di hashish e 1208 grammi di
marijuana,

dopo essere stato monitorato anche attraverso intercettazioni

telefoniche di conversazioni tra lui e i due Fiumanò, e tra questi ultimi,
comprensive di riferimenti criptati alla sostanza stupefacente. Circa l’episodio del
1 agosto 2017, gli indizi poggiano sul ripetersi di conversazioni caratterizzate
dallo stesso linguaggio criptico, di cui viene esclusa una lettura letterale in
quanto priva di senso; e, sebbene la cessione dello stupefacente oggetto
dell’accordo non sia stata in questo caso monitorata dagli operanti, nondimeno
l’interpretazione delle conversazioni intercorse tra i protagonisti della cessione,
secondo il Tribunale genovese, non dà adito a dubbi in ordine al reale significato
delle stesse (la “mezza cassa di meloni” che il Barba prenota dai fruttivendoli
Fiumanò sarebbe in realtà mezzo chilo di sostanza stupefacente). Significato che
viene ulteriormente accreditato in base alle conversazioni successivamente
intercorse fra gli stessi e altri personaggi coinvolti nello spaccio, alla tipologia di
espressioni criptate da loro usate, ai luoghi ove gli stessi si davano
appuntamento.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Barba, tramite il suo difensore di
fiducia. Il ricorso é affidato a un singolo motivo di lagnanza, nel quale
l’esponente denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in
relazione al quadro indiziario a carico dell’indagato: si evidenzia in particolare
che, a fronte della completa illustrazione della vicenda (affatto diversa da quella
in esame) riferita all’episodio dell’8 settembre 2017, i fatti relativi all’odierna

nell’acquisto a fini di cessione a terzi, da parte del Barba, di 500 grammi di

imputazione provvisoria non risultano in alcun modo accertati, essendo
l’ordinanza basata unicamente sull’interpretazione di conversazioni e senza alcun
nnonitoraggio di cessioni di droga o di detenzioni illecite della sostanza
stupefacente. Risulta in particolare del tutto lacunosa l’interpretazione del
materiale investigativo alla luce di altre e diverse vicende, che il Tribunale adìto
ha fornito per porre rimedio all’assenza di elementi indiziari.

1. Il ricorso é infondato.
Il Tribunale genovese, dopo avere doverosamente premesso che il quadro
indiziario dev’essere valutato sulla base di una “considerazione non parcellizzata
ed atomistica delle emergenze processuali”, ha nondimeno posto in risalto gli
elementi di illogicità e inverosimiglianza delle conversazioni intercettate (un
approvvigionamento di “mezza cassa di meloni” per il quale il Barba e Antonino
Fiumanò si accordano per vedersi al bar e in cui il venditore propone
all’acquirente il quantitativo di “frutta” da acquistare), riscontrandone poi il
significato reale alla luce dell’esame dei rapporti e delle conversazioni
intercorrenti tra il Barba e i due Fiumanò. Tale quadro in sé equivoco trova
conferma (particolarmente rilevante agli attuali fini indiziari) in un elemento
storico di oggettivo risalto, costituito dall’episodio dell’8 settembre in cui il Barba
acquista un cospicuo quantitativo di hashish e di marijuana presso gli stessi
Fiumanò, sempre in occasione di un appuntamento al bar.
1.1. Di fatto, nella specie, l’esponente, mettendo in dubbio il significato
allusivo e codificato delle conversazioni intercettate, introduce una lettura
alternativa degli elementi indiziari raccolti, improponibile in sede di scrutinio di
legittimità ed oltretutto affatto svincolata dai dati testuali rivenienti dalle
captazioni sommariamente richiamate, incorrendo all’evidenza in un vizio di
chiara aspecificità.
A fronte di ciò, si ricorda che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo
di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso
lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni
del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame
dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di
illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento (da ultimo vds. Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017,

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sansone, Rv. 269438; vds. anche Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011, dep.
2012, Siciliano, Rv. 251760).
Va d’altronde considerato che, quando occorre procedere all’interpretazione
di fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui avviene la
comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un’affermazione,
comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce
attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimità
solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto

Più in generale, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di
misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,
vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in
ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta
il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità
e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato
adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4,
n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
Nella specie, l’ordinanza impugnata fa buon governo dei principi che
regolano la valutazione degli elementi indiziari nella fase cautelare,
evidenziandone gli elementi di convergenza in termini congrui e logici, che come
tali si sottraggono a sindacato di legittimità.

2. In base a quanto precede, il ricorso va rigettato e il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali.
Va disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la
trasmissione del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario
competente, affinché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma

1-ter,

disp.att. del cod.proc.pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

4

(Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270).

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, c. 1-ter disp.att.
c.p.p..
Così deciso in Roma il 20 marzo 2018.

Il Presidente
(P4trizi,a

sore

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