Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17430 del 06/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17430 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ANGOTTI MICHELE N. IL 03/12/1974
avverso l’ordinanza n. 6143/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 06/12/2012
Ritenuto in fatto
– che il Magistrato di Sorveglianza dl Torino, con Il provvedimento indicato
in epigrafe, ha rigettato l’istanza proposta da Angotti Michele di remissione
del debito per spese di giustizia e dichiarato inammissibile la stessa,
relativamente al debito relativo alla sanzione pecuniaria;
– che in data 17 novembre 2011 il detenuto ha presentato dichiarazione
difensore la presentazione dei motivi a sostegno del gravame;
Considerato in diritto
– che non avendo il ricorrente presentato nel termini i motivi a sostegno
dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591 lett. c)
c.p.p.;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
d’impugnazione dell’indicato provvedimento, riservando al proprio