Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17430 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17430 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ANGOTTI MICHELE N. IL 03/12/1974
avverso l’ordinanza n. 6143/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto
– che il Magistrato di Sorveglianza dl Torino, con Il provvedimento indicato
in epigrafe, ha rigettato l’istanza proposta da Angotti Michele di remissione
del debito per spese di giustizia e dichiarato inammissibile la stessa,
relativamente al debito relativo alla sanzione pecuniaria;

– che in data 17 novembre 2011 il detenuto ha presentato dichiarazione

difensore la presentazione dei motivi a sostegno del gravame;

Considerato in diritto
– che non avendo il ricorrente presentato nel termini i motivi a sostegno
dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591 lett. c)
c.p.p.;

– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

d’impugnazione dell’indicato provvedimento, riservando al proprio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA