Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1743 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1743 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASULLO ALFONSO N. IL 21/08/1962
avverso la sentenza n. 1279/2014 TRIBUNALE di COMO, del
24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

Data Udienza: 08/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Como, con sentenza del 24 giugno 2014, ha condannato
Masullo Alfonso alla pena di euro 200 di ammenda, con le circostanze
attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., commesso in
Montano Lucino, dal marzo 2012 al 18 novembre 2012.

in ricorso per cassazione, l’imputato tramite il suo difensore, avvocato
Massimiliano Galli del foro di Como, lamentando la mancata assoluzione per
difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 660 cod.
pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore non abilitato alla
difesa presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod.
proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come
appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui
all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di
derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi
di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci,
Rv. 228119).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma, il 8 ottobre 2015
Il consigliere estensore

Il Pre idente

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello, convertito

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