Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17429 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 17429 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUFANO GIOVANNI nato il 12/08/1991 a BARI

avverso la sentenza del 05/12/2016 del TRIBUNALE di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Giovanni Bufano, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre

avverso la sentenza con la quale in data 5 dicembre 2016 il Tribunale di Bari ha
applicato nei suoi confronti la pena richiesta

ex art. 444 cod.proc.pen. in

relazione a reato p. e p. dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso consta di un unico motivo, con cui si lamenta, in estrema

del trattamento sanzionatorio pattuito.

3. Il ricorso, trattato con procedura de plano in applicazione del punto 4
delle Linee guida alla legge 23 giugno 2017, n. 103 diramate dalla Corte di
Cassazione con nota in data 28 luglio 2017, n. 0015640, é inammissibile.
E’ invero sufficiente osservare che, per pacifica giurisprudenza e per
l’intrinseca natura dell’istituto del patteggiamento (a base del quale vi é la
richiesta, proveniente dalle parti, dell’applicazione di una pena che le parti stesse
hanno convenuto e quantificato), una volta che l’accordo tra l’imputato ed il
pubblico ministero é stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per
cassazione é proponibile solo nel caso di pena illegale o per questioni inerenti
all’applicazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma primo,
cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 7683 del 27/01/2015, Duric, Rv.
263431).
All’evidenza non si versa, nel caso di specie, in alcuna di dette evenienze.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle
ammende
Così deciso in Roma il 20 marzo 2018.

sintesi, la carenza della motivazione in ordine alla correttezza e alla legittimità

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