Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17428 del 15/03/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17428 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
BERTUZZO RICCARDO nato il 10/02/1982 a PONTE DELL’OLIO
Avverso la sentenza del 07/12/2017 del GIP Tribunale di VARESE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.
Data Udienza: 15/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 7/12/2017, il G.i.p. presso il Tribunale di
Varese, a seguito di giudizio svoltosi nelle forme di cui all’art. 444, cod. proc.
pen., applicava a Bertuzzo Riccardo la pena di mesi due giorni venti di arresto ed
euro 667,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187, comma primo, cod.
strada – convertita la pena in gg. 83 dì lavoro dì pubblica utilità – con
sospensione della patente di guida per anni due.
di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanza stupefacente.
Avverso la pronuncia di condanna, proponeva ricorso per Cassazione
l’imputato personalmente, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo in
cui lamentava vizio di motivazione della sentenza in ordine alla quantificazione
della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
2.
Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l’impugnazione
risulti essere stata proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del
difensore, in data 21 dicembre 2017.
La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’arti,
comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo
l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica
normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia
sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della
Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso proposto personalmete da Bertuzzo
Riccardo deve essere dichiarato inammissibile.
In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria
di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base
al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591,
comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103
del 2017.
3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi
per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616
cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore delta Cassa delle
Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.
2
Era contestato al ricorrente di essersi posto alla guida di un veicolo in stato
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
In Roma, così deciso il 15 marzo 2018
Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta e-
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Il Consigliere estensore
riarosaria Bruno