Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17427 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17427 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) HUSSIEN MOHAMED N. IL 06/01/1953
avverso l’ordinanza n. 4663/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
rigettava il reclamo proposto da Hussien Mohamed avverso il provvedimento del
Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, con il quale era stata rigettata l’istanza di
concessione di un permesso premio, evidenziando che, anche in considerazione
della necessità di un’ulteriore periodo di osservazione della personalità non ancora
conclusa e del parere negativo del direttore, non risultavano evidenziati da parte

persistente pericolosità sociale, quale desumibile dalla natura e gravità dei reati
commessi;

– che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato,
personalmente, chiedendone l’annullamento;

– che nei motivi, per altro confusi e di non facile comprensione, il ricorrente
denuncia infatti che la pericolosità sociale è stata incongruamente desunta dal suo
certificato penale, senza valutare adeguatamente che la condanna in esecuzione, è
stata emessa all’esito di giudizio celebrato nella sua contumacia, e che gli addebiti
che gli vengono mossi si riferiscono a fatti da lui mai commessi essendo egli stato
raggiunto da accuse totalmente infondate e ritorsive rispetto a legittime richieste di
pagamento per l’attività di carpentiere svolta; che illegittima deve ritenersi pertanto
la mancata inclusione nel trattamento individuale dell’esperienza dei permessi
premio, senz’altro concedibili anche a ragione delle sue precarie condizioni di
salute;

Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti dalla
legge nel giudizio di legittimità;

– che l’ordinanza impugnata ha infatti dato conto, con motivazione concisa ma
adeguata, delle ragioni che non consentono, almeno allo stato, di dare spazio alla
richiesta di permesso premio, tenuto conto del presupposti richiesti dall’art. 30 ter
ord. pen., ossia della valutazione del corretto comportamento tenuto e della cessata
percolosità sociale;

– che in particolare, con specifico riferimento al secondo presupposto indicato, va

del reclamante rilievi positivi tali da inficiare, almeno allo stato, la valutazione di

rilevato che le censure mosse alla decisione Impugnata, non considerano
adeguatamente, che ai fini della concessione o meno del permesso premio, ai sensi
dell’art. 30 ter dell’ordinamento penitenziario, prevedendosi in tale norma, oltre al
requisito della regolare condotta, anche quello dell’assenza della pericolosità
sociale, è del tutto legittimo che quest’ultimo elemento venga valutato con
particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per gravi reati (in tal senso
Cass.,sez. 1, ordinanza n. 5430 del 25/1/2005 – 11/2/2005, Rv. 230924, imp. Liso)
laddove il dato del carattere asseritamente calunnioso dell’accusa mossa al

carattere definitivo della condanna;

– che le argomentazioni difensive sviluppate dal ricorrente si risolvono, in
conclusione, in una sollecitazione a compiere una nuova e diversa valutazione degli
stessi elementi già esaminati dal Tribunale dl Sorveglianza, non consentita nel
giudizio di legittimità;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00;

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

ricorrente, costituisce una deduzione unilaterale e priva di riscontro, atteso il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA