Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17426 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17426 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARISI DONATELLO nato il 13/10/1986 a BARI

avverso l’ordinanza del 13/07/2017 del TRIBUNALE di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/s”Ke le conclusioni del PG 4« k c- 14~-; tem.«.441A244(044Omuy2. itATAA14’0 01,9 1~01;14~7 IsAttpur444;

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Presidente del Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa in data
13/7/2017, rigettava l’opposizione proposta da Parisi Donatello, avverso il
provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2.

Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione

Il

richiedente, a mezzo di difensore, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R.

Nell’unico motivo di ricorso, deduceva vizio di violazione di legge in relazione
all’art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002.
2.1 Premetteva la difesa, di avere depositato, in data 16/11/2015, richiesta
di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Venivano disposte indagini,
dalle quali risultava che: l’interessato non aveva percepito alcun reddito
nell’anno di imposta 2014; le dichiarazioni dei redditi di entrambi i genitori
dell’istante, riportavano quale familiare a carico, al 50% , il figlio Parísi
Donatello, essendo il loro reddito complessivo superiore alla soglia massima per
poter usufruire del beneficio.
Sulla base di tali esiti, la richiesta di ammissione al beneficio, veniva
dichiarata inammissibile dal G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 05/12/2016.
Avverso il provvedimento di diniego, l’istante proponeva impugnazione innanzi al
Presidente del Tribunale, che rigettava l’opposizione evidenziando che dall’ultima
dichiarazione dei redditi dei genitori dell’opponente acquisita agii atti, l’unica
rilevante ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 115/02, il reddito dei componenti della
famiglia era sicuramente superiore al limite di cui agli artt. 76 e 92 del citato
d.P.R. posto che, dalla suddetta dichiarazione, si evinceva che il Parisi è “vivente
a carico” dei genitori, al di là del suo effettivo domicilio.
2.2 La difesa lamentava che il giudice era incorso in una violazione di legge.
All’uopo rilevava che il ricorrente ed i suoi genitori hanno due residenze diverse.
Ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito, ai sensi dell’art. 76. D.P.R.
115/2002, il reddito computabile, ove l’interessato conviva con il coniuge o altri
familiari, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti, nel medesimo periodo,
da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Pertanto, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua come
reddito da considerare per l’ammissione al beneficio, quello derivante dalla
somma dei redditi di ciascun convivente del richiedente. Si deve pertanto
ritenere che la nozione rilevante ai finì dell’ammissione al beneficio non è quella
del familiare fiscalmente a carico, bensì, quella del familiare convivente.

1

115/2002.

3. Il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con l’adozione di ogni conseguente statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono fondati e, pertanto, il ricorso deve essere accolto,
con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
Tribunale di Taranto.

se il richiedente convive con il coniuge o con altro familiare,

il reddito

computabile ai fini della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo, da ogni componente
della famiglia, compreso l’istante.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è incentrato sulla
circostanza che il richiedente risulta essere fiscalmente a carico dei genitori,
benché non sia convivente con loro. La circostanza che l’istante ed i genitori
siano residenti in luoghi diversi è desumibile dal provvedimento di rigetto, dove
si afferma che è ininfluente l’effettivo domicilio dell’istante.
3. Ebbene, la valutazione espressa dal Tribunale, è fondata sulla erronea
equiparazione tra soggetto fiscalmente a carico di un determinato nucleo
familiare e soggetto convivente. Si tratta di condizioni non coincidenti e non
equiparabili ai fini della determinazione del reddito valutabile per l’ammissione o
il diniego del beneficio.
Sul punto, in un caso del tutto assimilabile al presente, si è già espressa
questa Sezione, affermando il seguente principio:«Ai fini dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi
dell’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere computato Il
reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico. » (Sez. 4, n. 33428 del
07/03/2014, Rv. 261565). Nella motivazione, si è precisato che tale
interpretazione risulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del
patrocinio a spese dello Stato e di quella relativa alla regolamentazione
tributaria. Quest’ultima, nel prendere in esame il caso del familiare non
convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all’incidenza del peso
determinato dai familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante.
Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito
compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in
essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di
fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli
altri familiari conviventi.

2

2. Ai sensi dell’art. 76, comma secondo, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002,

Pertanto, deve concludersi che la nozione rilevante ai fini dell’ammissione e
della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiare
a carico bensì quella di familiare convivente.
5. Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al
Presidente Tribunale di Taranto che si atterrà ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Taranto.
Così deciso il 15 marzo 2018

Il Consigliere estensore
riarosaria Bruno
LgtralniN?(I)

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta
i
L4,

0

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di

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