Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17426 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17426 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PELLIZZIERI LUCIANO N. IL 21/02/1983
avverso l’ordinanza n. 1897/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relaziope fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

Ritenuto in fatto

– che Pellizz.14: Luciano, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso
per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di
Bari in data 13 dicembre 2011 che aveva rigettato il reclamo da lui proposto
avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza della sede che
aveva dichiarato inammissibile l’istanza di remissione del debito per spese di

– che il predetto ricorrente, con atto in data 13 gennaio 2012 raccolto ai
sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha dichiarato di rinunciare al ricorso per
cassazione;

Considerato In diritto

– che in forza dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art.
589 cod. proc. pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile;

– che alla deciaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo
Ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, congruamente determinabile in C 500,00 al sensi dell’art. 616
cod. proc. pen.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 500,00 alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

giustizia;

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