Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17425 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17425 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOLA MARCO nato il 14/07/1974 a CAMPIGLIA MARITTIMA

avverso la sentenza del 03/07/2017 del GIP TRIBUNALE di GROSSETO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
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Lamentava che il giudice aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima, senza fornire alcuna motivazione in punto di gravità o colpevolezza dell'imputato e senza neppure richiamare la generica adeguatezza e congruità della pena. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Lamentava che il giudice, nel corpo della motivazione, aveva fatto riferimento all'esistenza di un'aggravante mai contestata. Il vizio avrebbe rilievo non in considerazione della pena concordata tra le parti, ma con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, potendo ritenersi che il giudice abbia valutato la sospensione della patente di guida nella massima estensione, nella erronea convinzione della esistenza della suddetta aggravante. Rilevava inoltre che, in caso di rifiuto di sottoporsi all'esame alcolimetrico, non poteva farsi luogo al raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida, previsto per l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada in caso di appartenenza del veicolo ad un terzo estraneo. Pertanto, il ricorrente chiedeva alla Corte di dichiarare la nullità della sentenza, nella parte contenente la disposizione della sospensione della patente di guida o, in subordine, la sua rideterminazione nel minimo. 2. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente, con rinvio allo stesso ufficio per nuovo esame. Chiedeva inoltre che si procedesse a correzione dell'errore materiale del dispositivo con eliminazione della parte riguardante il riferimento all'aggravante contestata, non risultante dagli atti. 2 ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma settimo, cod. strada, disponendo CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' principio pacifico che, nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non possa formare oggetto dell'accordo tra le parti, trattandosi di effetto conseguente per legge alla sollecitata pronuncia (Sez. 6, n. 3427 del 03/11/1998, P.g. in proc. Orlandi C, Rv. 212333). accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, ossia, nella misura massima consentita dalla legge, senza fornire alcuna motivazione di tale scelta. La difesa del ricorrente ha ricordato, correttamente, che nel caso in esame non possa farsi luogo al raddoppio della durata della sanzione amministrativa prevista per la guida in stato di ebbrezza nel caso in cui il veicolo appartenga ad un terzo. Sul punto, è intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito il seguente principio: «Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato» (Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Bordin, Rv. 265024). Pertanto, la misura della durata della sospensione della patente di guida in caso di rifiuto, va da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. Il necessario requisito di una motivazione a corredo della scelta di applicare la sanzione accessoria in misura superiore alla media edittale, è aspetto ribadito da questa Corte in plurime sentenze (ex multis Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211). 2. Nel caso in esame, il giudice non ha offerto alcuna motivazione della scelta effettuata, incorrendo nel vizio di motivazione lamentato dalla difesa. Risulta inoltre fondato il rilievo formulato dal Procuratore Generale, in ordine all'erroneo riferimento, contenuto in dispositivo, ad una aggravante non risultante dagli atti, riferimento che è evidentemente riconducibile ad un error calami. La sentenza deve essere di conseguenza annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Grosseto, cui demanda pure la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo. 3 Nel caso di specie il giudice ha applicato la sanzione amministrativa P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Grosseto cui demanda pure la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo. In Roma, così deciso il 15 marzo 2018 Il C nsigliere estensore riarosaria Bruno Il Presidente Rocco Marcp B(42iotta otovd, LC3 te i

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