Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17425 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17425 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CIPULLO ENZO N. IL 13/12/1968
avverso l’ordinanza n. 1293/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 06/12/2012

La Corte Suprema di Cassazione, VII sezione penale
Vista l’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex
art. 671 c.p.p. da Cipullo Enzo, per la ritenuta carenza di elementi indicativi della
sussistenza dell’invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati oggetto
della richiesta;
visto il ricorso con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,
ribadendosi gli assunti già posti a base dell’istanza;

pugnazione, esaurendosi le censure nella reiterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice di merito, che ha fatto corretta applicazione delle
norme e del principi giurisprudenziali in materia circa l’inidoneità di mere situazioni
soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati,
anche se della stessa indole, tossicodipendenza) ad integrare di per sé, l’identità del
disegno criminoso ex art. 81, 1 cpv., cod. pen.;
considerato In particolare che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del
movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di plurime violazioni della
legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato;
ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui
all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all’identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte
di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di
attuazione di un progetto criminoso unitario.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna II ricorrente al pagamento delle
spese processuall ed al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.

ritenuta l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi d’im-

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