Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17424 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17424 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PARISI TOMMASO N. IL 26/06/1967
avverso l’ordinanza n. 2329/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 06/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 dicembre 2011, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha
respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione
domiciliare e di semilibertà, avanzate da Parisi Tommaso, già detenuto presso la
Casa Circondariale di Bari, in relazione alla pena di anni venticinque di reclusione
di cui al provvedimento di cumulo del 17 novembre 2009 della Procura Generale

ciascuna delle misure alternative richieste.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato, che ha chiesto l’annullamento deducendo
inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 47,
47-ter, 48 e segg. Ord. Pen. e omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della

motivazione del provvedimento giudiziario, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., risultante dagli atti/documenti del procedimento, con riguardo a
quanto riportato dai certificati giudiziari e dagli atti prodotti dalla difesa, con
espresso rifermento al documento di disponibilità all’assunzione fatto in suo
favore e al documento di sintesi aggiornato redatto dall’equipe di osservazione e
trattamento della Casa circondariale Pagliarelli, e con riguardo a quanto
documentato nella sua posizione giuridica dettagliata circa la detenzione
domiciliare fruita, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. Pen. dal 19 ottobre
1999 al 19 ottobre 2003.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Le deduzioni svolte dal ricorrente esprimono un diffuso dissenso di merito
rispetto alle ragioni argomentate della decisione impugnata, che sono esaustive
in fatto, per la loro coerenza interna e per la loro logica congruenza alle
risultanze fattuali disponibili e logicamente analizzate, e corrette in diritto, per la
corretta operata interpretazione dei principi che attengono alla concessione delle
chieste misure, specificatamente analizzati e applicati con riguardo a ciascuna di
esse.
Esse, tuttavia, nel contrapporre alla operata lettura dei dati fattuali una
nuova analisi degli aspetti attinenti alle circostanze di fatto e una spiegazione
alternativa degli elementi valorizzati, al fine della diversa valutazione della
2

di Bari, in assenza dei presupposti, di fatto e di diritto, per il riconoscimento di

condotta del ricorrente, seguono un percorso non consentito in sede d’indagine
di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, e si sostanziano, pertanto,
in censure diversa da quelle esperibili per legge con il ricorso per cassazione.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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